Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3373 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10283/2005 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CARDONI

CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTICELLI Guido con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA TEVERINA DI MESCHINI DANIELE SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 512/2004 del TRIBUNALE di VITERBO, emessa il

3/06/2004, depositata il 04/06/2004; R.G.N. 771/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato C.M.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’11.3.2003 C.M. proponeva appello davanti al tribunale di Viterbo avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Viterbo, n. 409/2002, con cui veniva respinta la domanda avanzata dal medesimo contro la Petrolifera Teverina s.a.s. di Meschini Daniele per assunti danni subiti a seguito di non corretto rifornimento di gasolio, frammisto ad acqua effettuato dalla convenuta a due automezzi dell’attore.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 4.6.2006, rigettava l’appello.

Riteneva il tribunale che l’attore non aveva fornito la prova, che su di lui gravava, in merito al fatto che il gasolio fornito dalla convenuta era effettivamente frammisto ad acqua; che, a fronte dell’indizio emergente in questi termini dalle fatture dell’officina meccanica, vi era l’indizio dell’idoneità del gasolio, emergente dalle deposizioni dei testi addotti dalla convenuta, i quali riferivano di non aver subito danni, pur avendo fatto rifornimento di carburante nella stesso periodo.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore, che ha proposto anche memoria. La convenuta non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.. Assume il ricorrente che egli aveva fornito la prova della condotta illecita della convenuta, avendo dimostrato che aveva dovuto sottoporre gli automezzi alle riparazioni di cui alle fatture, per la presenza di acqua nei serbatoi dei carburanti, mentre dall’estratto conto della Multicard IP risultavano gli avvenuti rifornimenti presso la stazione di servizio della convenuta.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c..

Lamenta il ricorrente che il giudice non abbia correttamente valutato le presunzioni che emergevano dalla documentazione esibita da cui doveva trarsi la prova dell’acqua frammista al gasolio anche in relazione al secondo automezzo.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Assume il ricorrente che il tribunale con motivazione incongrua ha ritenuto che costituisse elemento indiziario della bontà del gasolio venduto la circostanza, riferita da tre clienti, che i loro rifornimenti di gasolio non avevano provocato danni alle rispettive vetture.

4.1. I tre motivi di ricorso, essendo connessi vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Va, anzitutto, osservato che l’attore ha proposto un’azione di responsabilità contrattuale, avendo egli richiesto il risarcimento del danno che assume conseguente all’acquisto del gasolio per autotrazione, contenente acqua frammista al carburante.

Per quanto il ricorrente parli a pag. 4 del ricorso di “condotta illecita” della convenuta, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata l’attore ha agito quale acquirente del gasolio ed ha lamentato che il danno gli sia stato procurato dal bene acquistato, privo della sua qualità (e cioè di essere puro e non frammisto ad acqua).

Conseguentemente l’azione proposta è di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.

4.2. Osserva questa Corte che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).

4.3. Ne consegue che nella fattispecie erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all’attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l’acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta.

All’attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell’acqua frammista al carburante.

Competeva alla convenuta, che non aveva contestato la vendita di gasolio all’attore, provare che – contrariamente all’allegazione actorea – tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua.

5.1. Sennonchè, pur essendo errata in diritto la motivazione, il dispositivo è conforme a diritto, per cui non va cassata la sentenza, ma va solo corretta la motivazione nei termini suddetti a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Infatti il giudice di merito ha, poi, accertato in fatto che non vi erano infiltrazioni di acqua nei serbatoi di gasolio della convenuta, accertamento effettuato su base indiziaria e presuntiva costituita dalle deposizioni dei testimoni che, avevano escluso di aver subito danni, pur avendo effettuato vari rifornimenti con vari automezzi.

5.2. Le censure mosse sotto il profilo motivazionale dall’attore alla sentenza impugnata non possono essere accolte.

Va preliminarmente osservato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (Cass. 15/04/2004, n.7201; Cass. S.U. 27/12/1997, n.13045, Cass. 14/02/2003, n.2222;

Cass. 25.8.2003, n.12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

5.3. Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale.

Infatti, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, il giudice di appello ha ritenuto che dalle testimonianze escusse emergeva che il gasolio venduto dalla convenuta ai testi non aveva provocato danni per frammistione di acqua ad essi acquirenti e da tale fatto noto ha desunto il fatto (ignoto) che anche il gasolio acquistato dall’attore fosse privo di acqua.

6. Il ricorso va, pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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