Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3373 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15383-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1530/2018 del TRIBUNALE di PATTI, depositata

il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Patti con la sentenza n. 1530/2018, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato che C.R. era soggetto meritevole della pensione di inabilità e portatore di handicap grave a far tempo dalla domanda amministrativa ed aveva condannato l’Inps al pagamento in suo favore della pensione riconosciuta.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a un motivo.

Il C. rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, art. 12, anche nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il tribunale, erroneamente riconosciuto il diritto alla pensione. L’inps rilevava che il tribunale, anzichè pronunciarsi sulla sola esistenza del requisito sanitario, aveva anche condannato l’istituto a pagare i ratei di prestazione maturati con rivalutazione monetaria ed interessi legali, così esorbitando dalla finalità del procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c.

Sul punto, questa Corte, ha di recente chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. (Cass. n. 27010/2018).

L’orientamento richiamato, a cui si intende dare seguito, delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.

Il ricorso merita dunque accoglimento.

Chiarito il limite dell’accertamento reso dal giudice nel procedimento in questione, deve darsi atto che comunque la finalità di quest’ultimo era stata realizzata e conseguito positivamente l’oggetto della domanda originaria allorchè l’indagine peritale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione indicata dalla parte ricorrente. In ragione di ciò deve quindi accogliersi il ricorso di legittimità e cassare la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento della stessa, restando fermo il requisito sanitario accertato.

Attese le precedenti oscillazioni giurisprudenziali di merito e la recente pronuncia di legittimità, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento deì ratei della prestazione. Resta fermo l’accertamento del requisito sanitario. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

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