Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33728 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28900-2018 proposto da:

G.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO BERTUZZI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE FIORENTINO, MARIA MORRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 984/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

G.G.R. si opponeva al precetto di rilascio intimatole dall’INPS deducendo di non essere destinataria passiva del titolo azionato e formato contro il proprio coniuge deceduto;

l’INPS costituendosi chiedeva il rigetto dell’opposizione e in via subordinata la pronuncia della condanna al rilascio nei confronti dell’opponente;

il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte di appello disattendeva il gravame dichiarandolo inammissibile per tardività;

avverso questa decisione ricorre per cassazione G.G.R. formulando tre motivi, avversati da controricorso dell’INPS.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, poichè la Corte di appello avrebbe errato non ritenendo applicabile, ai fini della valutazione di tempestività dell’opposizione, la sospensione feriale dei termini che, invece, avrebbe dovuto essere tenuta in conto in ragione della domanda subordinata dell’INPS diretta a ottenere il titolo di rilascio anche nei confronti della deducente;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., della L. n. 392 del 1978, art. 6, poichè, ritenuta la tempestività dell’opposizione, nel merito avrebbe dovuto escludersi una successione legale, in capo alla deducente quale conduttrice, nel contratto di locazione sotteso al titolo azionato, previamente risolto con sentenza passata in giudicato, nel 1995, 18 anni prima della notifica del precetto opposto;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 113 c.p.c., artt. 3,84,97 e 111 Cost., nonchè dei principi del diritto comunitario sul diritto al contraddittorio, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare necessario un preavviso di almeno un mese che il precetto non conteneva risultando pertanto nullo;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RILEVATO:

che:

il primo motivo è infondato, con logico assorbimento dei restanti;

la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che in sede di opposizione all’esecuzione nel caso in cui l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell’opposizione, un nuovo accertamento afferente alla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale; viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell’opposizione, in quanto solo l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello o davanti al giudice di rinvio (Cass., 21/01/2014, n. 1123);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente liquidate in Euro 4.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA