Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33728 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28900-2018 proposto da:
G.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIETRO BERTUZZI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE FIORENTINO, MARIA MORRONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 984/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
G.G.R. si opponeva al precetto di rilascio intimatole dall’INPS deducendo di non essere destinataria passiva del titolo azionato e formato contro il proprio coniuge deceduto;
l’INPS costituendosi chiedeva il rigetto dell’opposizione e in via subordinata la pronuncia della condanna al rilascio nei confronti dell’opponente;
il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte di appello disattendeva il gravame dichiarandolo inammissibile per tardività;
avverso questa decisione ricorre per cassazione G.G.R. formulando tre motivi, avversati da controricorso dell’INPS.
Diritto
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, poichè la Corte di appello avrebbe errato non ritenendo applicabile, ai fini della valutazione di tempestività dell’opposizione, la sospensione feriale dei termini che, invece, avrebbe dovuto essere tenuta in conto in ragione della domanda subordinata dell’INPS diretta a ottenere il titolo di rilascio anche nei confronti della deducente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., della L. n. 392 del 1978, art. 6, poichè, ritenuta la tempestività dell’opposizione, nel merito avrebbe dovuto escludersi una successione legale, in capo alla deducente quale conduttrice, nel contratto di locazione sotteso al titolo azionato, previamente risolto con sentenza passata in giudicato, nel 1995, 18 anni prima della notifica del precetto opposto;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 113 c.p.c., artt. 3,84,97 e 111 Cost., nonchè dei principi del diritto comunitario sul diritto al contraddittorio, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare necessario un preavviso di almeno un mese che il precetto non conteneva risultando pertanto nullo;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RILEVATO:
che:
il primo motivo è infondato, con logico assorbimento dei restanti;
la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che in sede di opposizione all’esecuzione nel caso in cui l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell’opposizione, un nuovo accertamento afferente alla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale; viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell’opposizione, in quanto solo l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello o davanti al giudice di rinvio (Cass., 21/01/2014, n. 1123);
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente liquidate in Euro 4.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019