Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33727 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22570-2018 proposto da:

T.L., M.A., M.N.,

P.E.F., Z.G., M.F., P.F.,

M.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 403,

presso lo studio dell’avvocato CARLO AMORUSO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 80188230587, in persona del

presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80207790587, MINISTERO DELLA SALUTE

80242250589, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEIL’UNIVERSITA’ DELLA

RICERCA 80185250588, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 994/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

M.A. e altri medici, convenivano la Presidenza del consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione università e ricerca, della salute, dell’economia e delle finanze, esponendo di aver frequentato corsi di specializzazione medica in anni accademici tra il 1980 e il 1993, e chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola, quale infine prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento;

il Tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione delle amministrazioni;

la Corte di appello, respingeva il gravame, osservando che il termine decennale per la prescrizione del diritto in discussione era spirato, decorrendo dalla data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, con cui era stato riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore dei medici che risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dal giudice amministrativo, rendendo così definitivo l’inadempimento soggettivo residuo;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli attori odierni ricorrenti, formulando quattro motivi;

resistono con controricorso le amministrazioni intimate;

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118, disp. att. c.p.c., poichè la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare limitandosi a richiamare la giurisprudenza di legittimità;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., poichè la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto individuarsi con l’emanazione dei D.P.C.M. attuativi del D.Lgs. n. 368 del 1999, che avevano reso definitivo, per gli esclusi dalla relativa applicazione, l’inadempimento pregresso dello Stato italiano;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., perchè la Corte di appello avrebbe ancorato la sua decisione a un orientamento nomofilattico neppure pacifico invece che alla legge;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte territoriale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle restanti domande, e in specie sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, sulla censura relativa alla deduzione inerente al valore dei precedenti giurisprudenziali, e sui motivi attinenti all’onere della prova e alla quantificazione del danno;

Rilevato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente infondati;

la Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L.19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758);

la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicchè, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;

per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime, discrezionalmente determinati dallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass., 14/03/2018, n. 6355);

la decisione della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018 invocata, per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della “adeguata remunerazione”, per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese delle amministrazioni controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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