Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33726 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21503-2018 proposto da:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO difensore di V.S.A.,
P.A., V.M.R., B.M.,
C.G., M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
TRITONE 169, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, BANANO GIUSEPPE, LIBERTY LINES SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 1658/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 28/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
L’avvocato Francesco Saverio Iacuzio chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto dell’ordinanza 28 gennaio 2015 n. 1658, in cui erano state liquidate le spese processuali dei suoi assistiti senza la richiesta distrazione;
non hanno svolto deduzioni le altre parti.
Diritto
RILEVATO
Che:
l’omissione di pronuncia sulla distrazione delle spese costituisce mero errore materiale come tale correggibile (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437).
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte 28 gennaio 2015 n. 1658, nel senso che nel dispositivo deve aggiungersi quanto segue: “Spese distratte in favore dell’avvocato Francesco Saverio Iacuzio.”.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019