Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33725 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17032-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RDS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7491/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Con il ricorso in scrutinio l’avvocato T.G. ha esposto che: procedeva a pignoramento presso terzi in forza di due titoli esecutivi giudiziali e relativi atti di precetto notificati alla s.p.a. RDS; la debitrice aveva corrisposto una prima somma, parzialmente satisfattiva, mediante assegno circolare, e poi, alla prima udienza dell’instaurato giudizio di opposizione alla procedura espropriativa, la residua somma “banco iudicis”; la deducente si era costituita contestando l’opposizione;

disposta la sospensione dell’esecuzione la deducente aveva introdotto il giudizio di merito;

il tribunale adito, nonostante l’accertata tardività dell’adempimento, aveva dichiarato l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, compensando le spese;

la deducente aveva appellato ribadendo la suddetta tardività, ma la corte di seconde cure aveva respinto il gravame;

la sentenza di secondo grado era illegittima, come emergente dall’unico motivo di seguito articolato;

non ha svolto difese l’intimata.

Diritto

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., artt. 115,116,91,92,95,324 e 112, c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe mancato di rilevare che, accertata con effetto giudicato la tardività del pagamento, l’opposizione avrebbe dovuto essere decisa secondo la soccombenza virtuale condannando l’esecutata al pagamento delle spese di lite.

RILEVATO:

Che:

il ricorso è manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta della parziale riproduzione scannerizzata di atti, oltre che di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado;

leggendo la sentenza di seconde cure emerge che:

– il tribunale aveva rilevato la non debenza di alcune voci autoliquidate in precetto, nonchè la circostanza che la creditrice aveva proceduto a esecuzione forzata senza essere nel legittimo possesso del titolo azionato al momento della comparizione davanti al giudice dell’esecuzione, innescando un incontrollato esperimento di procedimenti coattivi che aveva aggravato la posizione debitoria, sicchè il credito per spese della complessiva procedura doveva ritenersi compensato con quello derivante dalla suddetta responsabilità;

– l’appello era da ritenersi infondato poichè il pagamento a mezzo di assegno circolare non era parziale sia perchè da riferire a uno dei due precetti e non ad entrambi quelli invocati complessivamente dalla creditrice, sia per la rilevata non debenza delle voci riportate nell’intimazione, sia per la statuita compensazione con il controcredito derivante dalla responsabilità affermata in primo grado;

– non era chiaro perchè sarebbe residuato, a fronte della ricordata esclusione delle voci del precetto, un ulteriore credito di 700 Euro liquidato a titolo di spese in altra esecuzione;

– al contempo, anche qualora non si fosse ritenuto provato il controcredito da indebito aggravio della posizione debitoria della società esecutata, la creditrice non aveva offerto idonei elementi a supporto del credito quale azionato, e comunque la procedura esecutiva poi opposta avrebbe potuto essere evitata a fronte della dimostrata volontà della debitrice di saldare il dovuto, con conseguente violazione degli obblighi di lealtà e collaborazione sussistenti in capo alla procedente;

ora, ciò non emerge dal ricorso, e con tutto ciò non si misura compiutamente e specificatamente l’odierno gravame, che, a titolo esemplificativo, neppure censura la “ratio decidendi”, non riportata, evidentemente riferita, dal giudice di seconde cure, alla condotta della deducente quale idonea a giustificare la mancata condanna alle spese di cui la stessa si duole nel mescolato coacervo di allegazioni, confusamente quanto insufficientemente riversate in questa sede;

va ribadito che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. altresì Cass. n. 21396 del 2018);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

non deve disporsi sulle spese stante la mancata articolazione di difese dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA