Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33722 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7641-2018 proposto da:

DI FONSO SIMONA difensore di S.C. elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GAIO MARIO 13, presso il proprio studio, rappresentata

e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELTA ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2996/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato Simona Di Fonso quale difensore di S.C., nel 2016 resistette con controricorso al ricorso per cassazione proposto dalla società Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma 24.9.2015 n. 19115. Chiese, oltre al rigetto del ricorso, la condanna della ricorrente alle spese di soccombenza, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c..

2. Questa Corte, con ordinanza 7.2.2018 n. 2996 rigettò il ricorso e condannò la parte soccombente (Equitalia Sud s.p.a.) alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, senza disporne la distrazione.

3. L’avvocato Simona Di Fonso ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza 7.2.2018 n. 26957 di questa Corte, chiedendo che il dispositivo fosse integrato con l’ordine di distrazione delle spese di lite.

4. La società intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di correzione è fondata.

Risulta dagli atti che l’istanza di distrazione delle spese fu effettivamente formulata dalla ricorrente, e che questa Corte non ha provveduto in tal senso.

E’ poi pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è emendabile attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 6

Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016, Rv. 638914 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012, Rv. 621322 – 01; e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01).

2. L’ordinanza 2996/18 di questa Corte deve pertanto così correggersi:

(-) alla pagina 4, venticinquesimo rigo, dopo le parole:

“D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2”;

siano aggiunte le parole:

“importi tutti che si distraggono in favore Simona Di Fonso, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poichè esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429- 01).

P.Q.M.

-) dispone che l’ordinanza di questa Corte del 7.2.2018 n. 2996 sia corretta così come indicato in motivazione;

-) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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