Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3372 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3372 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17640 del R.G. anno 2013

Cdc 14.01.2014

proposto da:
CHERIF FOUED domiciliato in ROMA, viale dell’Università 11 presso
l’avv. Emiliano Benzi con l’avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova
che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
ricorrente –

contro
Prefetto UTG di Sondrio-Ministero dell’Interno

intimati-

avverso il decreto 08.05.2013 del Giudice di Pace di Sondrio ; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 14.01.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE;
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso :
Foued Cherif, cittadino della Tunisia e coniugato in Italia dal 24.5.1996
con cittadina italiana, venne espulso dal territorio nazionale con D.M.
del 4.01.2007 ex lege 144/2007 (decreto la cui impugnazione venne rigettata dal TAR Lazio il 4.07.2011). Nel 2012 il Cherif chiese ed ottenne
dall’Ambasciata Italiana in Tunisi visto di ingresso per visitare la propria
famiglia in Italia; fatto accesso in Italia e proposta richiesta di carta di
soggiorno, essendo stata revocata in autotutela la concessione di visto di
ingresso, venne attinto da nuovo decreto di espulsione 13.12.2012 ri-

Jgt

1

Data pubblicazione: 13/02/2014

chiamante l’art. 13 del d.lgs. 286/1998 e fondato sulla presenza in Italia
in violazione del divieto di reingresso statuito dal D.M. 4.01.2007.
L’espulsione venne eseguita con accompagnamento alla frontiera, debitamente convalidato dal GdP competente.
Lo Cherif ha quindi impugnato tale espulsione ma il giudice di Pace di
Sondrio con motivato decreto 8.5.2013 ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale decreto lo Cherif ha proposto ricorso 8.7.2013 al
quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese.

delle censure cui si affida. Nessun rilievo è giunto dal ricofrrente
OSSERVA
Ritiene il Collegio di condividere le proposte del relatore
1.

il primo motivo pone questione di divieto di espulsione per la cogente applicazione del d.lgs. 30/2007 ad esso Cherif, coniuge di
cittadino italiano. L’invocazione è errata come affermato da Cass.
17346/2010

(non contraddetta sul punto da Cass.

12745/2013)
2.

il secondo motivo lamenta violazione della Direttiva 2008/115/CE
e della normativa di attuazione di cui al DL 89/2011 convertito in
legge 129/2011 per omessa concessione di un termine di partenza volontaria: la censura manca di riportare il fatto relativo al
contestato decreto espulsivo, del quale omette tanto la motivazione in fatto quanto i riferimenti in diritto e segnatamente anche
le ragioni per la assunta disposizione di un accompagnamento
immediato alla frontiera. La Corte pertanto non ha alcuna base di
valutazione della pretesa assenza di pericolo di fuga, base che il
ricorso non fornisce affatto.

3.

Il terzo motivo contesta la valutazione di pericolosità condivisa
dal Giudice di Pace: La censura è fuori di segno. Da un canto neanche ci si fa carico di considerare come l’espulsione impugnata
sia stata adottata (a quanto è dato comprendere dalla confusa
esposizione dei fatti) per presenza irregolare dovuta alla permanente efficacia del D.M. 4.1.2007 e quindi polemizza con la sommarietà di indagine sulla pericolosità che avrebbe indotto il GdP
al rigetto. Neanche si avvede che il giudicante correttamente ha
riferito la pericolosità alla ragione del titolo espulsivo del 2007 e
non a quello impugnato. In ogni caso la valutazione di attualità e
cogenza della pericolosità è conforme ai principii di cui a Cass.
13972-20719/2011 e 12071/2013.

2

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza

4.

il quarto motivo enunzia una ipotesi di violazione dell’art. 3 CEDU
(con la trattazione correlata della esposizione a rischio di tortura
da rimpatrio) che appare inammissibile per assoluta novità.

5.

lamenta il quinto motivo la disapplicazione dell’art. 13 del T.U.
come modificato con il comma 2 bis dal D.Lgs. 5/2007. La censura è priva di alcuna consistenza posto che non si verte in tema di
espulsione di chi abbia esercitato il ricongiungimento, come dispone la norma invocata, ma di espulsione per indebito rientro
dopo espulsione “ministeriale” per sicurezza dello Stato.
la sesta censura si traduce in una ampia ed articolata illustrazione dei pregiudizi che l’espulsione immediata avrebbe recato sulla
moglie e sulla prole dell’espulso. Non si scorge né l’incidenza delle esigenze palesate sul regime dell’atto impugnato né tampoco il
rilievo delle lunghe osservazioni sul regime esecutivo della espulsione (al quale parrebbe riferirsi la censura). La doglianza è quindi inammissibile.

7.

la censura di cui al settimo motivo si appunta sulla statuizione di
non cogenza nella specie dell’art. 7 legge 241 del 1990. La censura è inesatta alla stregua del costante indirizzo di questa Corte
(da ultimo Cass. 5080/2013)

Si rigetta pertanto il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.
Non sussistono le condizioni per applicare l’art. 13 c. 1 quater dPR
155/2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 14.01.2014.

6.

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