Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3372 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21536/2017 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Severano

n. 35 presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferri rappresentato

e difeso dall’avvocato Guglielmo Guerra;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via del

Viminale, n. 43 presso lo studio dell’avvocato Livia Lorenzoni,

rappresentati e difesi dall’avvocato Raffaella Chiummiento;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 01246/2017 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 01246/2017 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da V.E. avverso sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva revocato i decreti ingiuntivi per canoni di locazione ottenuti dallo stesso V. e da G.G. (in proprio e non quale difensore del V.), nei confronti della Magic Paglia S.a.s. di Alessandro P. & C.

La sentenza d’appello è impugnata con due motivi da V.E.. Resiste con controricorso P.A..

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza non partecipata.

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, il P. con nomina di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso sono affidati all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il primo mezzo censura la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 112 codice di rito, per non avere la sentenza d’appello statuito sulla domanda (di dichiarazione di) nullità relativa al contratto di locazione concluso tra G.G. ed V.E., da un lato e la Gaming Services S.r.l. dall’altro, sul quale il Tribunale di Rimini aveva, pur in assoluta carenza di domanda di parte, statuito, affermandone la validità.

Il motivo è infondato.

Il vizio di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. non è integrato dalla pronuncia della Corte di Appello, che con motivazione logica, coerente e pertanto esauriente ha affermato, dopo avere riportato nello svolgimento del processo i passaggi fondamentali della sentenza del Tribunale di Rimini, che la domanda di nullità del contratto di locazione concluso in data 01/07/2013 era domanda nuova, in quanto mai formulata prima d’allora e, quindi, colpita dal divieto di nuove domande in fase d’impugnazione di cui all’art. 345 c.p.c.

Il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale è scandito dai seguenti passaggi: la controversia aveva ad oggetto la domanda dei locatori V. e G. di accertamento del credito da essi azionato in via monitoria nei confronti di P.A. e l’ingiunto si era difeso ai sensi dell’art. 642 c.p.c. affermando che il contratto di locazione del 01/07/2013 cui afferivano i canoni era stato stipulato direttamente con il cessionario dell’azienda e, inoltre, che i ricorrenti in monitorio non avevano rispettato l’ordine delle richieste di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36.

In questa sede di legittimità parte ricorrente si è limitata a ribadire quanto esposto nell’atto di appello, non evidenziando alcuna effettiva violazione di legge.

Il vizio prospettato, di omessa statuizione su domanda di nullità, non sussiste, in quanto la Corte d’Appello ha, comunque, preso in esame la domanda del V. e del G. affermando che essa non era stata proposta in primo grado, e quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in appello e, inoltre, che a tutto concedere vi era un’ulteriore ragione decisiva che sorreggeva la decisione di primo grado, basata sulla L. n. 392 del 1978, art. 36 cosicchè dall’eventuale accoglimento della domanda di nullità, non essendovi censura idonea sull’ulteriore ragione decisoria, non poteva conseguire alcun effetto favorevole per gli appellanti (Cass. n. 14740 del 13/07/2005 Rv. 582931 – 01: “Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse “rationes decidendi”, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla “ratio decidendi” non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse”).

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato.

Il secondo mezzo denuncia vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In prosieguo, sebbene così rubricato, il mezzo denuncia anche nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

A parte ogni rilievo critico sulla formulazione grafica e logica del motivo (o dei motivi) di ricorso, deve in questa sede ribadirsi che il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve, appunto, concernere un fatto, primario (o secondario), di cui sia stato omesso l’esame da parte del giudice. Parte ricorrente nel caso di specie lamenta un’erronea ricostruzione dell’intera fattispecie concreta e non di un singolo fatto, ossia contrappone una propria visione dei fatti processuali a quella operata dai giudici di merito, e quindi colloca, già di per ciò solo nell’ambito dell’inammissibilità, a fronte di due sentenze che hanno deciso la medesima questione in senso conforme.

La detta censura è, altresì inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”) reiterando, come già tratteggiato, un motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. Un. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”).

Il secondo motivo di ricorso è pertanto, inammissibile.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e tenuto conto del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA