Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3372 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3372 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 9927-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende opc legis,
– ricorrente contro
BERGAMO EMANUELA, BIVONA DANIELA, C.AMPATELLI
MARCELLA, CAPUT() ANGELA, CASCIO GISELLA, FURLAN
MICHELA, GIROLAMI FRANCESCO, MAGARACI DEBORAH,
MAIULLARI PAOLO, MORAS LAURA, SIMIONATO ELISA,
ZANACCA MARCO, ZANCAI PAOLA;
– intimati –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 483/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, emessa il 23/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:

Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di Bergamo
Emanuela ed altri litisconsorti ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca il riconoscimento della progressione
professionale derivante dalla successione di contratti

a tempo

determinato, in misura pari a quella dei colleghi a tempo
indeterminato, con le conseguenti differenze retributive;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione
e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526
del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre
2001 n. 368, dell’art. 9, co. 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 2, della 1. 12 luglio 2011, n.
106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999 n. 124, degli artt. 36 e 45 del d.lgs
n. 165 del 2001, degli artt.77, 79 e 106 del CCNL del Comparto scuola
del 29.11.2007;
3. che Bergamo Emanuela ed i suoi litisconsorti sono rimasti
intimati;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che il ricorso non è fondato, in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le
Ric. 2015 n. 09927 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

1. che la Corte d’appello di Trieste ha confermato al sentenza del

sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive
conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone
di riconoscere l’ anzianità di servizio maturata al personale del

attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
2. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a
confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;
3. che per tale motivo, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte
ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente
infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
4. che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività
difensiva degli intimati;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ric. 2015 n. 09927 sez. ML – ud. 20-12-2017
-3-

comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.12.2017

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