Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3372 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9727/2005 proposto da:

C.L. (OMISSIS), CO.LU., quali

eredi della Signora C.A. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato LORIZIO MARIA

ATHENA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA

COLLETTA LUIGI con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

ULSS/(OMISSIS) BELLUNO (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 12901/2005 proposto da:

ULSS/(OMISSIS), in persona del Direttore Generale Ing.

V.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio

dell’avvocato CASTAGNI GIANCARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DALLE MULE LUCA con delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

C.L., CO.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 344/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 12/11/2003, depositata il

26/02/2004; R.G.N. 386/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PIROCCHI (per delega Avvocato LUCA DALLE

MULE);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e la inammissibilità e il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., con atto di citazione notificato rispettivamente il 9 e 10.3.1987 conveniva davanti al Tribunale di Belluno La Ras Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e l’Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Belluno, chiedendo un risarcimento del danno pari a circa L. 131 milioni, oltre rivalutazione ed interessi e spese.

Assumeva l’attrice di esser stata sottoposta nella divisione chirurgica dell’Ospedale dell’USL (OMISSIS) ad intervento di isterectomia, che per un errore le fu causata la lesione dell’intestino tenue; che essa fu quindi costretta a ripetuti interventi di resezione di anse intestinali; che nel (OMISSIS) fu effettuata una transazione con la Ras, assicuratrice dell’Usl, per un’invalidità permanente del 18%; che solo il (OMISSIS), a seguito di esame clinico della Commissione di invalidità civile, essa veniva riscontrata affetta da paralisi da denervazione dei muscoli gemellari di sinistra, quali postumi delle operazioni di isterectomia e di resezione di anse intestinali; che essa fu riconosciuta invalida al 67%; che non si trattava di aggravamento della precedente lesione, ma di nuova malattia.

L’USL, chiedeva il rigetto della domanda e veniva autorizzata a chiamare in causa la RAS, per manleva. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò la Usl, al pagamento della somma di L. 2.003.025, oltre L. 16.900.000 a titolo di danno morale, condannando la RAS a manlevare l’USL. Avverso questa sentenza proponeva appello l’Usl.

Con sentenza depositata il 27.4.2007 la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza, condannava l’Usl al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dal tribunale non dal (OMISSIS), ma dal (OMISSIS), poichè solo in quella data la lesione si manifestò nella sua obbiettiva consistenza. Riteneva, poi, la corte che andava condivisa la conclusione cui era giunto il secondo C.T.U. e che, pertanto, la menomazione dell’attrice era da ricondursi agli interventi di resezione intestinali, resi necessari a seguito dell’errore effettuato in sede di intervento di isterectomia.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.A..

Resiste con controricorso il commissario liquidatore della USL (OMISSIS) di Belluno, che ha anche proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Per ragioni di ordine logico va esaminato, anzitutto, il ricorso incidentale.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente incidentale lamenta che la sentenza impugnata è incorsa in vizio di omessa ed insufficiente motivazione, in quanto a fronte di puntuali censure riguardanti la ctu posta a fondamento della decisione di primo grado, essa si era limitata ad aderire alle conclusioni della consulenza, aggiungendovi mere clausole di stile, anzicchè motivare il proprio convincimento in merito ai rilievi mossi anche con i motivi di appello.

2. Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza del ricorso.

Infatti, la ricorrente incidentale, pur lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente e dettagliatamente risposto a rilievi critici avanzati avverso la consulenza tecnica d’ufficio ed indicati in ricorso, non riporta nel ricorso le parti della consulenza oggetto della doglianza, al fine di permettere a questa Corte di valutare se effettivamente le risposte date dal giudice di appello erano di puro stile e non motivavano un convincimento di adesione.

Qualora con il ricorso per Cassazione la parte si dolga dell’acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, non può limitarsi a lamentare l’inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente o erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione, esaurendosi diversamente la doglianza nell’invito, inammissibile, ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove (Cass. 18/12/2006, n. 27045).

E’ quindi onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze; ed a questi fini non basta fare menzione delle relative osservazioni critiche, (eventualmente anche di una relazione tecnica di parte) come non considerate dal giudice a quo, poichè, in tal guisa, quand’anche si dia per certo il contenuto critico delle osservazioni, non è dato apprezzarne la rilevanza nel senso suesposto, atteso che la contestazione dell’esattezza delle conclusioni dell’espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dalla parte (o dal suo consulente) non serve, di per se, ad evidenziare alcun errore delle prime – con conseguente insufficienze della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi – ma solo la diversità dei giudizi formulati (Cass. 28/03/2006, n. 7078).

3. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Assume la ricorrente che, pur prevedendo l’art. 1219 c.c., che il risarcimento del danno è dovuto dalla verificazione del danno, e che quindi gli interessi compensativi sono dovuti da quella data per il ritardo nel conseguimento dell’indennizzo spettante, tuttavia nella fattispecie il giudice di appello aveva riconosciuto tali interessi non dal marzo 1973 (data dell’errato intervento chirurgico), ma dal (OMISSIS), data, in cui venne individuato con l’esame elettromiografico il disturbo neurologico, nel quale la lesione oggetto di causa si concretizzava. Assume la ricorrente che gli interessi decorrono dalla data in cui il danno si è verificato e non dal giorno in cui essa ha avuto contezza della malattia. La Corte di merito avrebbe, quindi, violato, gli artt. 1219 e 1223 c.c..

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione della sentenza. Assume la ricorrente che, pur riportandosi la sentenza impugnata alla seconda consulenza nella ricostruzione dei fatti, non aveva tenuto conto che il consulente aveva ritenuto che il deficit neurologico si fosse verificato a seguito dell’intervento chirurgico nel (OMISSIS) e non dell’esame elettromiografico del (OMISSIS).

5.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Quanto al primo motivo va osservato che il danno, oggetto dell’obbligazione risarcitoria sia contrattuale che aquiliana, è esclusivamente il danno conseguenza rispettivamente dell’inadempimento o del fatto lesivo (di cui è un elemento l’evento lesivo).

La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è di natura contrattuale.

Ciò non toglie che il paziente possa far valere anche la responsabilità extracontrattuale della stessa per i danni alla persona subiti.

In questi termini di responsabilità extracontrattuale è stata decisa la causa, facendo riferimento la corte di merito ad interessi compensativi ed alla data del fatto illecito (pag. 8).

La corte di appello, quindi, ha fatto corretta applicazione dell’art. 1219 c.c., che espressamente prevede che il risarcimento del danno è dovuto dalla data di verificazione di questo inteso, appunto, quale danno conseguenza, e non dalla data del fatto lesivo, inteso quest’ultimo come condotta, nesso causale ed evento lesivo (Cass. 12.1.2008, n. 3268).

5.2. Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell’illecito. Invece, se l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla data di costituzione in mora (Cass. 27/01/1996, n. 637).

6. Diverso è il problema se la corte di merito ha esattamente interpretato le risultanze processuali e segnatamente le consulenze d’ufficio, in merito alla data in cui il danno conseguente all’errato intervento sanitario si era verificato.

La corte territoriale, contrariamente all’assunto della ricorrente che a pag. 4-5 del ricorso riporta i passi della consulenza, ha ritenuto che dalla seconda consulenza emerga che il danno si è manifestato solo nel giugno del 1981 e quindi da quella data sono dovuti gli interessi legali.

La sentenza impugnata non ha ritenuto che solo da detta data la ricorrente avesse avuto conoscenza della malattia, ma che questa in quel periodo si manifestò oggettivamente.

La diversa conclusione cui perviene la ricorrente si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, che non può trovare ingresso in questa sede di sindacato di legittimità.

7. I ricorsi vanno rigettati e le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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