Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3372 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14632-2019 proposto da:

N.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

109, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA VICARI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8487/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con sentenza n. 8487/2018 rigettava il ricorso di N.O. diretto all’accertamento del requisito sanitario utile alle prestazioni richieste e condannava la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite. Il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente, soccombente, non aveva depositato idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 152 dis. att. c.p.c..

Avverso tale decisione la N. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. L’inps allegava procura in calce al ricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La N. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, affermato che non era, la dichiarazione presentata, idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite. Il Tribunale aveva rilevato che la dichiarazione resa era solo idonea ai fini dell’esonero al pagamento del contributo unificato, ma non per l’esonero dalle spese di lite.

Deduce parte ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio era presente la dichiarazione in questione, non necessitante di particolari formalità espressive, anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dallo stesso circa le condizioni di cui al D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, così risultando errata la statuizione del tribunale.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che ” è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo -v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n. 24303 cit. -” (Cass. n. 23424/2018)

Nel caso di specie, oltre alla dichiarazione contenuta nel ricorso per ATPO e nel successivo ricorso ordinario, è in atti anche la dichiarazione sostitutiva, pure indicativa dei redditi percepiti, allegata e sottoscritta dalla parte interessata; anche questa riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione.

Quanto al suo contenuto deve evidenziarsi che questa Corte ha rilevato che “In tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi” (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017).

Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali della fase di merito ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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