Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3372 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 30/09/2021, dep. 03/02/2022), n.3372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.L., madre della minore B.N. (nata a

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Milano, piazzale Cadorna

10, presso lo studio dell’avv. Antonio Ruggiero, che la rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., padre della minore B.N. (nata a

(OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto n. 1289/2020, depositato il 23/01/2020, della

Corte di appello di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO Mauro, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. RICCARDO ARBIB in sostituzione dell’avv. ANTONIO

RUGGIERO per parte ricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 11/1/2009, il Tribunale per i minorenni di Milano, su ricorso del Pubblico Ministero, ha disposto l’affidamento della minore B.N., figlia delle parti in causa, coniugi separati, al Comune di residenza, con collocamento presso la madre (in precedenza affidataria esclusiva), prevedendo un supporto psicologico per la minore, al fine di sostenerla nella relazione con i genitori, incaricando l’ente affidatario di regolare gli incontri in il padre e adottando ulteriori prescrizioni nei confronti dei genitori.

Proposto reclamo principale da parte di A.L. e reclamo incidentale da parte di B.G., con provvedimento depositato il 23/01/2020, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza tenuta in pari data, la Corte di appello di Milano ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Avverso quest’ultima statuizione, con ricorso notificato in data 11/01/2021, A.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

B.G., nonostante la ritualità della notifica, è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la nullità del

decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Corte d’appello rigettato il reclamo della ricorrente sulla base di una CTU espletata, ben sei anni prima della decisione, nel corso del giudizio di separazione tra i genitori della minore, priva pertanto di attualità, che, inoltre, concludeva suggerendo l’affidamento esclusivo alla ricorrente, e non l’eteroaffidamento, disposto senza diverse, e più attuali, indicazioni provenienti da un soggetto qualificato come era stato il CTU, senza diversificare il giudizio negativo nei confronti del padre (con problemi psichici e la sua dipendenza dall’uso di sostanze alcoliche) da quello riguardante la madre e senza tenere conto che i servizi sociali, incaricati di monitorare la situazione, mai avevano messo in discussione l’idoneità dell’affidamento esclusivo alla madre.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività.

2.1. E’ oramai indiscussa l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni riguardanti l’adozione di misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.

Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha infatti affermato che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni ex artt. 330,333 e 336 c.c., è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus (Cass., Sez. U, n. 32359 del 13/12/2018; conf. Cass., Sez. 1, n. 17177 del 14/08/2020; v. anche Cass., Sez. 6-1, n. 1668 del 24/01/2020).

In più di un’occasione, la S.C. ha chiarito che si applica il termine breve per impugnare anche nel caso di presentazione di ricorso ex art. 111 Cost., quando il provvedimento è stato notificato su istanza di parte, operando, in mancanza, il termine lungo di cui all’art. 327 c.c., (v., da ultimo, con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di liquidazione del compenso professionale spettante all’avvocato, Cass., Sez. 2, n. 18004 del 23/06/2021; con riferimento ad altre fattispecie, cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 5990 del 04/03/2020 e Cass., Sez. 1, n. 10540 del 15/04/2019).

Al riguardo, va fatta applicazione del principio di diritto – costante nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) – secondo cui il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione, stabilito dall’art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l’attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell’efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020).

In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine (all’epoca annuale, ora semestrale) per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.

L’art. 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.

Tale principio si applica a tutte le impugnazioni, senza che vi sia alcuna ragione per escludere la sua applicazione al caso di ricorso straordinario per cassazione.

2.3. Nella fattispecie, pertanto, a prescindere dalla dedotta tardiva comunicazione del provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione risulta notificato l’11/01/2021, ben oltre il termine di sei mesi, che decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, effettuata il 23/01/2020.

3. Deve, dunque, essere dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso, in attuazione del seguente principio:

“In tema di termini processuali, anche il ricorso straordinario per cassazione, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, deve essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione”.

4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso.

5. Rilevato che il processo, riguardante minori, è esente dal contributo unificato, non si deve dare applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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