Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33717 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22932/2017 R.G. proposto da:

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA e per essa quale

mandataria BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA che agisce anche in

proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO APPELLA, rappresentate e difese

dall’avvocato ETTORE LO NIGRO;

– ricorrenti –

contro

CASSA RURALE E ARTIGIANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA

E MONTECORVINO ROVELLA SOC. COOP., ALL SYSTEMS DI THEODORAKIS L.

& MENDITTO SNC, VDA ELETTRONICA SPA;

– intimate –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERMINIO STRIANI;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 18/17 de TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata

il 11/07/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

Fatto

RILEVATO

che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, che agisce sia in proprio che quale mandataria di MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, ricorre, affidandosi ad un unitario motivo con atto notificato a mezzo p.e.c. il 27/09/2017, per la cassazione dell’ordinanza 11/07/2017 del Tribunale di Lagonegro, con cui è stato accolto il reclamo, dispiegato dalla debitrice esecutata P.C. ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza del 07/12/2016 del g.e., di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione ai danni di lei intrapresa da MPS Gestione Crediti Banca (quale rappresentante di MPS Capital Services spa Banca per l’Impresa spa) in base ad un contratto di mutuo ipotecario, nella quale erano intervenuti la C.R.A. – B.c.c. di Battipaglia e Montecorvino R. soc. coop., All Systems snc di Theodorakis L. & Menditto e VDA Elettronica spa;

degli intimati la sola P. produce procura notarile, ma non notifica controricorso;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del comma 1 dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

del motivo di ricorso (di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 474 c.p.c. e art. 1813 c.c.) è superflua la stessa illustrazione, per l’evidente e manifesta inammissibilità di quello, siccome rivolto avverso ordinanza resa su reclamo avverso ordinanza su istanza di sospensione od altra analoga del giudice dell’esecuzione;

per l’esplicita qualificazione in tali sensi nel provvedimento impugnato, questo non si può reputare definitivo, nè suscettibile allora di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

infatti, il provvedimento oggetto del reclamo è un’ordinanza, tra l’altro, di rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo, che il giudice dell’esecuzione aveva adottato; l’ordinanza collegiale, che quel reclamo ha respinto e che è oggetto del presente ricorso straordinario, è il provvedimento che tipicamente chiude la fase cautelare e che trova la sua disciplina nell’art. 669-terdecies c.p.c., così come richiamato dall’art. 624 c.p.c.;

atteso quanto sopra, è sufficiente ribadire il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “è inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’azione qualificata come opposizione proposta ai sensi dell’art. 615,617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (così Cass. 22/01/2015, n. 1176/15; Cass. 17266/09, 22486/09, 22488/09, 11243/10, 14140/11, ord. 9371/14, ord. 4904/15, 743/16, 1228/16, 9964/17, 15624/17);

nella parte in cui l’ordinanza qui gravata affrontasse questioni diverse, è evidente che tanto avrebbe fatto ai soli fini della delibazione dell’istanza di sospensione o comunque dell’adozione di provvedimenti interinali;

perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi svolto alcuna attività difensiva alcuno degli intimati ed essendosi limitata la P. a depositare procura notarile;

devesi pure dare atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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