Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33716 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21372/2017 R.G. proposto da:

ALFA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FEDERICO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI TRIGONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Alfa Costruzioni srl chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su di un solo motivo e notificato sia dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta che a mezzo p.e.c. rispettivamente a partire dal 12/09/2017 ed il 18/09/2017, la cassazione della sentenza n. 1194 del 20/06/2017 della Corte di appello di Catania, di accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 16/12 del Tribunale di Siracusa, a definitiva reiezione della sua domanda di declaratoria del diritto ad ottenere la cancellazione di ipoteche esattoriali iscritte in favore di Serit Sicilia spa per un importo complessivo di Euro 2.607.404,70: domanda fondata sull’abrogazione – in forza della L. n. 133 del 2008, art. 83, comma 23, lett. a) – della necessità di prestazione di garanzia per la rateazione del debito, ma ritenuta infondata in applicazione della salvezza per le ipoteche già iscritte, di cui al “D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella L. 26 aprile 2012)”;

resiste con controricorso la succeditrice di Serit Sicilia spa, Riscossione Sicilia spa;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del comma 2, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, nonchè documentazione a comprova di ammissibilità e procedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va dapprima esclusa la prospettata improcedibilità, atteso che, nelle more, questa Corte ha, a sezioni unite (Cass. Sez.U. 22438/18), ridisegnato l’interpretazione del sistema normativo vigente quanto a proposizione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata, sicchè anche le eventuali carenze sul punto ipotizzate possono ormai, a seguito della produzione comunque operata dalla ricorrente ed in carenza di reazione ad opera della controricorrente, aversi per irrilevanti;

il ricorso può allora essere scrutinato: ma, a prescindere dai profili di inammissibilità per i vizi della sua formulazione, esso non può comportare la cassazione della gravata sentenza, della quale è indispensabile correggere la motivazione, rimanendo conforme a diritto il suo dispositivo;

invero, essendo state iscritte le ipoteche per cui è causa nel 2007 e così in tempo anteriore all’entrata in vigore (01/01/2008) della modifica al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 1, arrecata dalla L. n. 133 del 2008, art. 83, comma 23, lett. a), la norma, non potendo provvedere che per l’avvenire, non poteva avere rilievo alcuno in ordine all’efficacia di quelle;

pertanto, la ricorrente avrebbe potuto soltanto beneficiare della rateizzazione, ai sensi del primo inciso del comma 1: e così la successiva abrogazione del secondo inciso del comma 1, come operata dall’art. 83 cit., riguardava i soli casi in cui non fosse stata già iscritta ipoteca e risulta irrilevante, al pari della introduzione del D.P.R. n. 602 del 1973 cit., art. 19, comma 1-quater, operata con D.L. n. 16 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 44 del 2012, pure posta a base della decisione dalla gravata sentenza;

così correttane la motivazione, il ricorso va definitivamente rigettato per insussistenza del diritto alla cancellazione in base ai motivi a suo tempo dedotti, ma la rilevata necessità di correzione della motivazione della qui gravata sentenza rende di giustizia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

infine, si deve pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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