Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33712 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 18/12/2019), n.33712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15640-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo studio TOFFOLETTO – RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4365/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2016 r.g.n. 5650/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza pubblicata il 16.6.2015, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata il 25.6.2010, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e C.N., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 dal 4.11.2004 al 31.1.2005, “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso la filiale di Poste Italiane S.p.A. di Caserta 1, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 4.11.2004 al 31.1.2005”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 4.11.2004, con ordine di riammissione del ricorrente nel posto di lavoro e condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla ripresa del rapporto di lavoro e delle competenze arretrate;

che la Corte distrettuale ha condannato la società datrice al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di quattro mensilità di retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di secondo grado al saldo; ferma, nel resto, la sentenza di primo grado; che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo (per mero errore materiale indicato con il n. 2);

che C.N. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la causale apposta al contratto a termine quando, invece, nel caso in esame, era ravvisabile un grado di specificità desumibile dall’indicazione, nella lettera di assunzione: a) delle ragioni sostitutive; b) delle mansioni di applicazione della parte intimata; c) della durata del contratto; d) del luogo/ufficio di applicazione;

che il motivo è fondato: invero, come affermato da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 1577/2010; 1576/2010), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 1928/2014; 13239/2012; 8966/2012; 27052/2011; 4267/2011);

che, nel caso in esame, non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti per non avere tenuto in debito conto il fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Comune di Casapulla), il luogo della prestazione lavorativa ((OMISSIS)), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (attività di portalettere) asseritamente corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi questi che, senza dubbio, rendevano la clausola apposta non generica; che, per quanto sopra considerato, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che verificherà la legittimità del termine apposto al contratto provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche determinazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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