Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33711 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 18/12/2019), n.33711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20605-2014 proposto da:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ARCA DI NOE'”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MOCCHEGIANI;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRADISCA 7,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARLETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CLAUDIA DEL SAVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/05/2014 R.G.N. 27/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 21.5.2014, in parziale accoglimento del gravame interposto dall’Arca di Noè Associazione ONLUS, nei confronti di M.D., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, ha riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dall’aprile 2002 al settembre 2008, ed ha condannato l’Associazione alla regolarizzazione contributiva ed a rimborsare alla controparte due terzi delle spese di lite, con compensazione del terzo residuo;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’Associazione di Volontariato Arca di Noè articolando quattro motivi;

che M.D. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della lavoratrice;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si censura: 1) “la illogica e/o omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad uno dei motivi di appello (A) e conseguente nullità della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4” e si deduce che “il ricorso in appello lamentava la carenza motivazionale della sentenza del Tribunale in punto valutazione della testimonianza T…..e la Corte di Appello ha completamente omesso la valutazione del motivo di gravame, limitandosi ad affermare che la contestazione dell’appellante principale, basata sulla presenza solo occasionale della M. e sull’assenza dei connotati della subordinazione non è persuasiva, senza motivare sul perchè la motivazione della T. sarebbe attendibile sulla questione della retribuzione”; 2) “la illogica e/o omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad uno dei motivi di appello (B) ed all’appello incidentale, con conseguente nullità della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4”, perchè la Corte di merito avrebbe omesso di motivare sul motivo di gravame relativo alla conversione del rapporto in lavoro subordinato in mancanza di un presupposto di legge, essendosi limitata a dichiarare assorbito tale motivo a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale; 3) “la illogica e/o omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad uno dei motivi di appello (C), con conseguente nullità della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4” e si lamenta che, non avendo la M. fornito la prova della subordinazione, come sostenuto dal Tribunale, la Corte di Appello non avrebbe dovuto condannare la parte datrice alla corresponsione, in favore della prima, delle contribuzioni previdenziali, anche perchè il CCNL di categoria non sarebbe stato prodotto, ma solo richiamato; 4) “la illogica e/o omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad uno dei motivi di appello (D), con conseguente nullità della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4” e si deduce testualmente che: “In considerazione della richiesta riforma della sentenza di appello, la S.C. dovrà modificare il provvedimento impugnato anche nella parte in cui dispone del regime delle spese processuali: queste dovranno essere poste a carico della M. in ordine ad entrambi i gradi di giudizio (oltre quello di cassazione), in quanto la domanda di accertamento della subordinazione del rapporto dovrà essere considerata rigettata, per tutti i motivi di cui ai precedenti punti del presente ricorso”;

che il primo motivo non può essere accolto, innanzitutto perchè – anche prescindendo dalla formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione ternporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 21.5.2014 -, la parte ricorrente non ha prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso), in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’atto di gravame cui si fa riferimento, contenente le censure riproposte in questa sede; pertanto, questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle doglianze mosse alla sentenza oggetto del presente giudizio dalla datrice di lavoro, relativamente alle dichiarazioni resa dalla teste T. (peraltro, neppure riportate nel motivo di ricorso): e ciò, in violazione, appunto, del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che, peraltro, nel caso di specie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio, dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado, argomentando correttamente in ordine al procedimento di sussunzione che viene, in questa sede, censurato con doglianze che si risolvono in considerazioni di fatto inammissibili e sfornite di qualsiasi deduzione probatoria, poichè mancano della focalizzazione del momento di conflitto, rispetto alle critiche sollevate, dell’accertamento operato dai giudici di merito (cfr., Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, inoltre, il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, per quanto anche innanzi evidenziato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale del tutto condivisibile;

che le considerazioni innanzi svolte valgono, altresì, per il secondo ed il terzo motivo, dovendosi, in ordine a tali mezzi di impugnazione sottolineare che, correttamente, i giudici di Appello hanno esercitato il potere-dovere di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello inizialmente indicato dalle parti, in quanto, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, hanno effettuato, appunto, una operazione di qualificazione giuridica del rapporto, correttamente e motivatamente ritenuto di lavoro subordinato sin dal momento in cui lo stesso ha avuto inizio (aprile 2002), avuto riguardo alle modalità di svolgimento dello stesso, quali emerse in sede probatoria, ed agli elementi tipici che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, connotano il predetto rapporto di lavoro (v., ex plurimis, Cass. nn. 1153/2013; 7171/2013; 1717/2009);

che, infatti, in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata dalle parti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, onde pervenire alla identificazione della natura giuridica, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti medesime, dovendosi, tra l’altro, tenere conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell’esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto medesimo e diretta a modificare singole sue clausole, e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista. Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro (al riguardo, e per ciò che più specificamente attiene agli indici di subordinazione, cfr. Cass. n. 7024/2015);

che il quarto motivo è inammissibile, data la formulazione dello stesso, che sembra contenere una affermazione di principio più che una doglianza, e non specifica perchè la statuizione in ordine alle spese sarebbe illogica, posto che, invece, la stessa appare adeguatamente motivata, laddove evidenzia che “proprio perchè le modalità di gestione del rapporto seguite dal datore di lavoro hanno comportato la difficoltà di ricostruire i termini del rapporto e dei diritti patrimoniali conseguenti della lavoratrice, che è comunque vittoriosa sul punto della natura subordinata del rapporto e del diritto alla contribuzione, è giusto che le spese di entrambi i gradi di giudizio siano compensate solo per un terzo e gravino per il resto sull’associazione” (v. pag. 5 della sentenza impugnata);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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