Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3371 del 22/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3371 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 12348-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 22/02/2016

ESPOSITO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PETRONIO ARBITRO 11, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINA BERGAMI, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASQUALE D’ALESSIO giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente
e nei confronti di
P

EQUITALIA SUD s.p.a.
-intimataavverso la sentenza n. 483/07/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il giorno

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei
confronti di Sergio Esposito, per la cassazione della sentenza, indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la
validità della richiesta di definizione agevolata formulata dal
contribuente ex art.12 della legge n.289/2002.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che
erroneamente l’Ufficio aveva opposto il diniego a tale istanza, in
quanto risultava dagli atti che il contribuente aveva espletato tutte le
procedure richieste dal Concessionario, tra cui il pagamento
tempestivo, mentre la C.T.P. aveva ignorato che le cartelle, oggetto di
definizione, avevano ad oggetto IRPEF e contributo sanitario e non
anche tasse automobilistiche.
Il contribuente resiste con controricorso mentre Equimlia Sud
s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi del n.5, I
comma, art.360 c.p.c., l’omessa pronuncia su un fatto decisivo della
Ric. 2014 n. 12348 sez. MT – ud. 13-01-2016
-2-

11/11/2013;

controversia laddove la C.T.R. aveva omesso di esaminare la decisiva
circostanza, desumibile sia dalla motivazione del provvedimento
impugnato che dalle controdeduzioni dell’Ufficio, relativa al rigetto
della domanda di condono per insufficiente versamento dell’imposta
condonata.

applicazione dell’art.12, comma 1 e 2 legge n.289, dell’arti, comma 2
del d.l. n.143/03 conv. in 1.212/03 e degli artt.6 d.lgs. n. 546/92 e 10
1.212/2000, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. laddove la Commissione
Tributaria Regionale aveva ritenuto illegittimo il diniego di condono
malgrado l’omesso versamento del saldo dell’imposta dell’oggetto di
condono.
Le censure sono fondate. Ed, invero, sussiste il dedotto vizio
motivazionale laddove il Giudice di appello, nell’affermare che dagli
atti risultava che, erroneamente, l’Ufficio aveva notificato il diniego in
quanto il contribuente aveva espletato tutte le procedure richieste dal
Concessionario, tra cui il pagamento tempestivo, ha omesso di
esaminare il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, emergente
dal prospetto contabile allegato all’atto di diniego (riportato per stralcio
idoneo allo scopo in ricorso e, peraltro, non specificamente contestato
dal controricorrente) dato dalla insufficienza dei versamenti.
Costituisce, infatti, orientamento assolutamente consolidato
della giurisprudenza di questa Corte (palesante la fondatezza della
seconda censura) che in tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n.
289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle
esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale
procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo
Ric. 2014 n. 12348 sez. MT – ud. 13-01-2016
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Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa

t

iscritto a molo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal
concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del
condono e del pagim.ento integrale dell’importo dovuto, gravando
integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che

non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate
dagli artt.7,8,9, 15 e 16 della legge n.289 del 2002, le quali attribuiscono
al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello
ordinario, con la conseguenza che, nelle ipotesi di cui al citato art.12,
non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del
“quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente
‘ indicato nell’importo .normativamente indicato da versarsi da parte del
contribuente per definire la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria è,
pertanto, condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto,
mentre l’omesso o anche soltanto ritardato versamento delle due rate
successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della
definizione della lite pendente (Cass.n.ri 20746/10 e, di recente, ord.n1214/2014).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania la quale provvederà al riesame adeguandosi ai superiori
principi oltre che a regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in ‘ accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali
di questo giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania in diversa composizione.

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-3-

tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2016.

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