Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3371 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3371 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto

al n. 15846 del R.G. anno 2013

Cdc 14.01.2014

proposto da:
SHEHI Indrit domiciliato in ROMA, via Celimontana 38 presso l’avv.
Paolo Panariti che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorrente –

ricorso
contro
Prefetto UTG di Venezia-Ministero dell’Interno

avverso il

intimati-

decreto 23.05.2013 del Giudice di Pace di Venezia ; udita la

relazione della causa svolta nella c.d.c del 14.01.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso :
CHE

il cittadino albanese Indrit SHEHI venne espulso dal Prefetto di

Venezia in data 16.01.2013 perché rintracciato sul territorio nazionale
in posizione di irregolare presenza; il decreto recava la notificazione attestante l’avvenuta traduzione in lingua inglese per la impossibilità di
rinvenire un traduttore nella lingua madre; lo SHEHI ha opposto il decreto prospettando plurime violazioni di legge ed il Giudice di Pace con
decreto 23.05.2013 lo ha respinto affermando, per quel che occupa, che
sussistevano i requisiti sostanziali e formali per l’espulsione ivi compresi
quelli attinenti la traduzione;CHE il provvedimento è ricorribile -per

Data pubblicazione: 13/02/2014

cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data
18.06.2013- al quale non ha resistito l’intimata amministrazione – che
articola tre motivi, il primo dei quali lamentante la assoluta assenza di
una motivazione comprensibile in ordine alle doglianze proposte ed il
secondo denunziante la violazione dell’art. 13 c. 7 del d.lgs. 286/98;
il relatore ha concluso per l’accoglimento.

OSSERVA

do motivo, rettamente denunziante la indebita affermazione di conformità a legge della traduzione in lingua veicolare: la statuizione appare per
implicito confondere la traduzione in una lingua veicolare “di preferenza”
con la primaria esigenza di tradurre il testo nella lingua conosciuta
dall’espellendo, con la sola riserva della impossibilità della Amministrazione di operare in tal senso; ed il Giudice di Pace di Venezia ha totalmente mancato di porsi il problema della conformità del decreto ai requisiti di legge.A1 proposito ed alla stregua di Cass. 3678 e 7201 del
2012 – operanti tra le altre una revisione dell’orientamento pregresso
di questa Corte – va infatti rammentato il principio di diritto per il quale
è da ritenersi ai fini di legge “impossibile” la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, e si può procedere
all’uso della lingua “veicolare”, le volte in cui sia dall’Amministrazione
affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo
predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che.,
in tali condizioni dovendosi fare ricorso ad una immediata “traduzione”,
non sia stato reperibile un traduttore nell’idioma dell’espellendo.
Su tali basi il ricorso va accolto per manifesta fondatezza del motivo con
rinvio al giudice di pace, in persona di altro magistrato, perché verifichi
alla stregua di detti principii la espulsione e le motivazioni date sulla
scelta di traduzione operata dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese dì legittimità, al Giudoice di Pace di Venezia in persona di altro magistrato
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 14.01.2014.

Il ricorso appare certamente fondato alla stregua dell’assorbente secon-

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