Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3371 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3371 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 12771-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2522

contro

ETIN EDIL TECNICA INDUSTRIA SRL;
– intimato –

sul ricorso 15744-2008 proposto da:
ETIN SRL in persona dell’Amministratore Unico e

Data pubblicazione: 12/02/2013

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DI SAN BASILIO 6, presso lo
studio dell’avvocato DI GIOVANNI ANNALISA STUDIO E.
PICOZZA, rappresentato e difeso dagli avvocati
AMICARELLI MARIO, AMICARELLI GIUSEPPE giusta delega a

controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
30/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato LAURA ROSA,
delega Avvocato GIUSEPPE AMICARELLI, che si rimette
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.

margine;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. In controversia riguardante I rigetto della domanda
di chiusura della lite pendente sulla cartella di pagamento

noLificata

15

dicembre

2003

(TVA

2007

la CTR-Abruzzo (sez. Pescara), pronunziando sul

gravame proposto dalla Soc. ETIN nei contronLi
dell’Agenzia delle enLraLe, così provvede:
ckin ,i ee_
in accoglimento dell’appello annulla la carLella di

pagamento relativamente all’IVA; rigetta nel resto e
compensa le spese – .
B. Motiva la decisione ritenendo che:
a) la cartella è in parte viziata, poiché i pagamenti
dei debiti per IVA, esposti nelle dichiarazioni annuali devono essere preventivamente richiesLi dal Fisco alla parte contribuente secondo le previsioni del
d.p.r. 633/72, art.60;
b) la procedura di chiusura delle lild fiscali perdenti, ex art.16 della legge 29/2002, non è applicabile alle cartelle di pagamerilb derivate da omessi
versamenti di somme risultanti dalle dichiarazioni
Li scali delle parte contribuente;

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1998/1999; IRAP 1999), con sentenza del 30 aprile

l’amministrazione, per effetto del regime transitorio introdotto dal legislatore nel 2005, non è affatto decaduta dal potere impositivo.
C. L’Agenza delle entrate propone ricorso per cassazio-

con controricorso e, a sua volta, propone ricorso incidentale, affidato a unico motivo

2

memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
D. I due ricorsi devono essere riuniti ex art.335
c.p.c..
E. Il ricorso principale è fondato.
L’Agenzia delle entrate, rilevando ex art.360 h.4
c.p.•. vi zi..

di omessa pronuncia ed extrapetizione,

denuncia l’errato annullamento Kparziale) della cartella di pagamento notificata il 15 dicembre 2003,
poiché non facente parte del ‘Thema decidendum”, diretto invece a censurare il rigetfo di domanda di
chiusura della lite pendente riguardo alla suddetta
cartella.
F. Invero, la CTR non si avvede che l’esistenza o. meno
di un obbligo per il Fisco di rispettare le previsioni del d.p.r. 633/72, art.6D, nell’emettere la carte]la di pagamento non coglie l’oggeffo specifico
della vertenza, che riguarda il diverso profilo della

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2

ne, affidato a unico motivo; la contribuente resiste

domanda di chiusura di lite fiscale che, avanzata ex
art.16 cit. nel corso del giudizio d’impugnazione di
detta cartella, è stata rigetzata con provvedimento.
del 2 settembre 2001.

sclusivo dell’odierno giudizio e, dunque, la pronuncia di annullamento parziale della cartello incorre
in evidente e assorbente vizio di extrapetizione, più
che di omessa pronuncia.
H. invero, il giudice d’appello, che pure s: occupa del
tema della condonabilità della vertenza

somme

richieste con la cartella di pagamento in oggetto sono scaturite da quanto la ditta aveva dichiarato,

e

non versato, nei modello UNICO; pertanto la cartella
è da considerarej un provvedíment.o dj mera riscossio
ne”J, nei respingere la tesi della part.e conLribuent.e
non si avvede della alterita della questione rispetto
al merito della cartella controversa, oqge7to della
separata impugnazione, costituente l’odierno rio.
42.‘Zg-

ti0010-P/08 definito ex art.384 c.p.c. con il rigetto
del ricorso introduttivo della parte contribuente.
I. Passando al ricorso ricidenUale

Uviolaziene e falsa

applicazione dell’art….76, 3 cc., L. n.289/2002, in
relazione all’art.360, i

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CC) . ,

3

n.3 c.p.c. – ], è

del

G. Tale diniego costituisce l’oggetto specifico ed e-

tutto preliminare il rilievo che esso e irrimediabilmente viziato dall’assoluta inosservanza dell’art.
366 bis c.p.c (vigente per le, sentenze pubblicate dal
2 marzo 2006 e abrogato per le sentenze pubblicate

nei casi previsti dall’art. 360
strazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.
J. Nel ricorso incidentale, non solo manca del ‘Jun() la
prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino
graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito
di diritto vero e proprio.
K. È, intatti, inammissibile per violazione dell’art.
366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale
l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di

00

esplicito quesito di

diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accog.imento o un rigetto del
quesito :formulato dalla parte g7.ass. Sez. L, Sentenza
n. 7258 del 26/03/2007).
L. Né il quesito di diritto può essere desunto dal contenuto del morivo, poi che, in un sistema processuale
che già prevedeva la redazione del motivò con l’indi-

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4

dal 6 luglio 2009), nella parte in cui prevede che,

cazione della violazione denunciata, la peculiarità
del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.,
consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante
che redige il motivo, di una sintesi originale ed au-

La alla formazione immediata e diretta del principio
di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilatttca della Corte di legittimità (Cass.
Sez. i, Ordinanza n. 20109 del 24/07/2008
M. In conclusione, riuniti i ricorsi, accolto il princi
naie e rigettato l’incidentale, la sentenza d’appello
va cassata senza rinvio sci capo in cui “in accoglimento dell’appeLlo annuLia la cartella di pagamento
rela -fivamente all’iVA”.
N. Nell’evpiuzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi
di merito, mentre quelle di legittimità seguono la
soccombenza

e

sono liquidate in dispositivo (cfr.

S.U. n.17405 del 2012).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e,
rigettato l’incidentale, cassa senza rinvio la sentenza
j an.2;(A
della CTR laddove “in accoglimento deil’ap elio annulla
la cartella di

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pagamento relativamente all’IVA”.

5

Con-

tosufficiente della violazione stessa, funzionalizza-

A!.

:-.;!.‘

=•

ddrina la con..Iribuente alle spese del giudizio di legit:imità, che liquida in -10500= per compensi, oltre
alle spese prenotate a debito. Compensa le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.

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