Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3371 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9596/2005 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CONDURSO Francesco Andrea con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato BIANCO

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LAPENNA FAUSTO con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 22/01/2004 depositata il 13/02/2004;

R.G.N. 2674/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presidente del Tribunale di Monza ingiungeva il 24.7.1998 alla Mediolanum Assicurazioni s.p.a. di pagare a P.F., quale titolare dell’officina meccanica omonima, la residua somma di L. 198.294.431, quale saldo dei danni conseguenti ad un incendio verificatosi nel capannone di sua proprietà il (OMISSIS), danni liquidati dal perito della compagnia mediante perizia a termini del contratto.

Proponeva opposizione la Mediolanum eccependo la prescrizione del diritto per decorso del termine annuale di cui all’art. 2952 c.c..

Assumeva altresì, la convenuta che aveva corrisposto la somma di L. 39.658886 a saldo, in quanto il P. aveva locato parte del fabbricato alla ditta Fasel, che svolgeva attività di verniciatura di serramenti in legno, attività non denunziata in sede di contratto, con un maggior rischio in rapporto da 1 a 6 rispetto a quella di officina meccanica e che, pertanto, l’indennizzo era stato ridotto ad un sesto di quello liquidato dal perito.

Il tribunale di Monza rigettava l’opposizione, ritenendo in particolare che la prescrizione era stata interrotta dalla lettera del 4-12 agosto 1997, con cui il P. dichiarava di trattenere a titolo di acconto la somma inviata dall’assicuratrice.

Proponeva appello La Mediolanum s.p.a..

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 13.2.2004 accoglieva l’appello e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che nella fattispecie era maturata la prescrizione, non essendo stata interrotta dalla predetta raccomandata, non contenendo la stessa una richiesta di pagamento.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. F..

Resiste con controricorso la Mediolanum Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume il ricorrente che l’interruzione della prescrizione può essere effettuata anche con un atto scritto privo di formule solenni, da cui risulti la volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore; che tanto si era verificato nella fattispecie, avendo egli accettato l’assegno trasmesso dall’assicuratrice a titolo di acconto, come riferito dalla raccomandata del 4.8.1997; che tale dichiarazione va letta nell’ambito del comportamento della assicuratrice che, provvedendo al pagamento sia pure ridotto, aveva riconosciuto il suo debito.

2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Nella fattispecie il termine prescrizionale del diritto fatto valere dall’attore è (ratione temporis) quello annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, nella versione anteriore alla sostituzione apportata dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 3, comma 2 ter, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

2.2. Va, anzitutto, osservato che l’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., u.c., deve presentare un elemento soggettivo costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato e da un elemento oggettivo consistente nell’esplicitazione scritta di una pretesa, intimazione o richiesta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

E’ vero che tale intimazione o richiesta di pagamento non è soggetta a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, ma è pur sempre necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto dal debitore nei cui confronti tale scritto è indirizzato(giurisprudenza costante: ex multis, Cass. 10.3.2009, n. 5763, Cass. 23.6.2008,n. 17018; Cass. n. 20332 del 2007; Cass. n. 19356 del 2007).

2.3. Tale requisito oggettivo non è quindi ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore di effettuare l’adempimento dovuto (ex multis: Cass. 3.12.2004, n. 2275; Cass. 30/03/2006, n. 7524).

2.4. Sotto questo profilo non pare, quindi, che possa condividersi l’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. 3^, 12/07/2006, n. 15766, secondo cui l’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943 cod. civ., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 cod. civ.. Tale orientamento si fonda, infatti, sulla non sovrapponibilità dell’atto di costituzione in mora con quello di interruzione della prescrizione.

Sennonchè l’art. 2943 c.c., comma 4, espressamente dispone che “la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

E’ pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Cass. 30/11/2006, n. 25500).

3.1. L’accertamento compiuto dal giudice del merito, relativamente al punto se l’atto scritto indirizzato al debitore, sia idoneo ad interrompere la prescrizione in applicazione dei principi suddetti, costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici (Cass. 04/05/2006, n. 10270; Cass. 30/03/2006, n. 7524; Case. 18/09/2007, n. 19359) .

3.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che l’espressione adottata dall’attore nella raccomandata del 4.8.1997 (“Vi informiamo che l’assegno viene trattenuto a titolo di acconto”) non integra un’intimazione scritta di adempimento nei confronti dell’assicuratrice, ma solo, in via implicita, l’intenzione di non rinunziare alla restante parte del credito ovvero una generica volontà di riservarsi di far valere il diritto in un momento successivo.

Trattasi di valutazione di merito esente dai vizi motivazionali lamentati dal ricorrente.

3.3. Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra – da un lato – la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e – dall’altro – il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida.

Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall’ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili.

Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E’ in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo).

3.4. Nella fattispecie correttamente la corte di merito ha osservato che non è possibile ricostruire la volontà del dichiarante correlando una sua dichiarazione incompleta e/o insufficiente ad una richiesta risarcitoria in precedenza formulata, ma non espressamente richiamata, come, invece sostenuto dal primo giudice.

Va, infatti, osservato che, perchè sia possibile una ricostruzione della volontà per integrazione con elementi estrinseci all’atto, è necessario, almeno ai fini che qui interessano, che la richiesta di adempimento espressamente (e quindi per iscritto) adotti il rinvio recettizio a tali elementi esterni a loro volta necessariamente scritti, in quanto l’art. 2943 c.c., comma 4, richiede che si tratti di atti idonei alla costituzione in mora.

4. Infine va osservato che è infondata la censura del ricorrente secondo cui nella fattispecie la corte territoriale avrebbe dovuto anche dar rilievo, ai fini interruttivi, al pagamento parziale effettuato dalla Mediolanum.

E’ vero che il pagamento parziale del debito ben può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (Cass. civ., Sez. lavoro, 16/04/1992, n. 4666). Con costante giurisprudenza, questa Corte ha affermato il principio secondo cui la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un’incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (v. Cass. n. 926/1996; Cass. 4 marzo 1994 n. 2138; Cass. 7 gennaio 1994 n. 94; Cass. 23 settembre 1966 n. 2389 ed altre) e secondo cui il pagamento parziale del debito ben può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (v. Cass. 16 aprile 1992 n. 4666).

Premesso che il pagamento parziale del debito può produrre effetto interruttivo della prescrizione nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2944 c.c. (e cioè per effetto del riconoscimento del debito) e non della disciplina di cui all’art. 2943 c.c. (invocata nel motivo), va osservato che nella fattispecie il pagamento della minor somma di L. 39.658.886 (rispetto a quella richiesta) fu effettuato dalla Mediolanum non a titolo di acconto, ma a titolo di saldo, e quindi privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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