Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33707 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/11/2021), n.33707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16243/2014 R.G. proposto da:

Geo Drilling s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

corrente in (OMISSIS), con l’avv. Giancarlo Sorrentino e con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Sepiacci, in

Roma, Via Boncompagni n. 93;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Sez. Staccata di Siracusa n. 458/16, pronunciata il 26

novembre 2013 e depositata il 10 dicembre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021

dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1.La società contribuente era oggetto di verifica fiscale, per i periodi d’imposta dal 2004 al 2007, per aver fruito degli incentivi fiscali di cui alla L.R. Sicilia n. 21 del 2003 e, in particolare, per aver beneficiato dell’esenzione IRAP.

Segnatamente, la verifica fiscale si concludeva con p.v.c. del 24 settembre 2009 con cui la Guardia di Finanza contestava alla parte ricorrente la mancanza del requisito temporale in capo alla società. Quest’ultima, infatti, era in attività a partire dal 27.12.2002 mentre la disciplina regionale presupponeva l’esenzione del tributo per la parte di “base imponibile” eccedente la media rispetto a quella dichiarata nel triennio 2001-2003.

2. Le contestazioni della G.d.F. venivano condivise dall’Ufficio che le recepiva nell’avviso di accertamento poi notificato alla società per l’anno d’imposta 2006 e con il quale veniva ripresa a tassazione una maggior IRAP, oltre a interessi e sanzioni.

3. I due gradi di merito erano favorevoli all’Ufficio, giacché una corretta applicazione della L.R.S. n. 21 del 2003, art. 15 non poteva prescindere dall’esistenza e dall’operatività dell’impresa prima del triennio 2001-2003.

Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente, che svolge un unico motivo di ricorso. Resiste il patrono erariale che svolge tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1.Con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa interpretazione della norma di cui alla L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, art. 15 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 In particolare la società contribuente denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto infondatamente necessaria, ai fini della fruizione del beneficio fiscale dell’esenzione dall’IRAP, sia l’esistenza, sia l’operatività delle imprese nel triennio antecedente all’entrata in vigore della legge e, quindi, prima dell’01.01.2001. Peraltro, il requisito della preesistenza non sarebbe previsto dalla disposizione normativa, essendo stato “introdotto” dall’Amministrazione finanziaria per mezzo di una sua circolare. Inoltre, aderendo alla tesi dell’Ufficio, le imprese sorte dopo l’entrata in vigore della legge sarebbero escluse sia dalle agevolazioni previste dall’art. 15, sia da quelle indicate dall’art. 14, essendo queste ultime applicabili solo alle imprese costituite dopo il 2004, con evidente disparità di trattamento in loro danno.

Il motivo è infondato.

2.La disposizione in commento circoscrive il beneficio fiscale dell’esenzione dall’IRAP “alle imprese già operanti in Sicilia e per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003”. E’ quindi la lettera della norma a prevedere la preesistenza dell’impresa, come si evince dall’avverbio “già”. Si tratta dunque di circoscriverne unicamente la durata.

3.Occorre allora rilevare che, quale secondo requisito, la norma prevede l’esenzione per la parte di base imponibile calcolata in eccedenza rispetto alla media del triennio precedente. Ne consegue come il parametro di riferimento per il computo della quota in eccedenza sia la predetta media, che deve essere calcolata sulla scorta dell’IRAP dichiarata nel triennio antecedente.

3.1 Ma se così e’, non può non riconoscersi la necessaria previa esistenza dell’impresa posto che solo un’impresa, o un ente commerciale esistente, ancorché inattivo, può (e deve presentare) la dichiarazione dei redditi. In altri termini, ai fini del computo della media non può prescindersi dalle dichiarazioni dei redditi rese nei tre esercizi finanziari 2001/2003 i quali, conseguentemente, presuppongono quantomeno l’esistenza del soggetto contribuente.

3.1 Trattasi di principio per il quale, peraltro, non pare doversi scomodare la regola dell’id quod plerumque accidit, giacché non si tratta di risalire dal fatto noto a quello ignoto (Cfr. Cass., n. 14762/2019) essendo bastevole richiamare il notorio principio dell’obbligo di dichiarazione annuale dei redditi.

4. A ciò aggiungasi che i benefici fiscali di cui trattasi sono stati qualificati come “aiuti di Stato” in forza della decisione della Commissione delle Comunità Europee del 07.02.2007 e che i tre esercizi finanziari sono richiesti, ancor prima che dalla L.R. n. 21 del 2003, art. 15, dall’art. 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 69/2001, rispetto al quale, peraltro, l’applicazione della legge regionale è per esplicita previsione subordinata (Cfr. Cass., n. 23814/2020).

Il motivo è dunque infondato e il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

 

 

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