Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33705 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/11/2021), n.33705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21105/2014 R.G. proposto da:

M.C.C., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio

Mancini, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma,

via della Consulta, n. 50.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, sezione n. 22, n. 349/22/14, pronunciata il 12/12/2013,

depositata il 21/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021

dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso depositato il 1/09/2011, M.C.C. impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, per il periodo d’imposta 2004, il maggior reddito imponibile di Euro 136.934 (a fronte del reddito dichiarato pari a Euro 16.334), ricostruito con metodo sintetico sulla base del possesso di due autoveicoli, di un’abitazione principale e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, e dedusse l’inesistenza/nullità dell’avviso per un vizio di notifica. Nel proprio atto di costituzione l’Agenzia delle entrate eccepì l’inammissibilità del ricorso, per decorrenza del termine di 60 giorni, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21. Osservò che il messo comunale si era recato presso la residenza della contribuente in data 6/11/2009, e, non avendovi trovato nessuno, aveva depositato l’atto presso l’albo del comune di Novare, con affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione della destinataria, alla quale aveva inviato la raccomandata informativa, spedita il 6/11/2009, che era stata successivamente restituita al mittente per compiuta giacenza (come da avviso di ricevimento esibito in giudizio);

2. la C.T.P. di Torino accolse il ricorso (con sentenza n. 40/13/2012), ravvisando la nullità della notifica dell’atto impositivo, in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa era privo sia della sottoscrizione, necessaria al fine di individuare la provenienza dell’atto, sia della data, comprovante l’avvenuta compiuta giacenza, e infine mancava dell’indicazione dell’ufficio postale di provenienza;

3. la decisione di primo grado è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la pronuncia menzionata in epigrafe, in accoglimento l’appello dell’Agenzia, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in base ai seguenti argomenti: (i) posto che la notifica è stata effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c., nella specie l’avviso di ricevimento reca il timbro dell’ufficio postale e l’attestazione della compiuta giacenza, e ciò, benché non corrisponda ad una “perfetta redazione” dell’avviso, tuttavia non realizza alcun fatto ostativo al perfezionarsi della notifica, da considerare pertanto regolare; (ii) da tale premessa discende l’inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto oltre il termine di 60 giorni ex art. 21, cit.;

4. la contribuente ricorre con due motivi, illustrati con una memoria, e l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“p. 1. Violazione dell’art. 140 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 8 in riferimento agli artt. 113,115 e 116 c.p.c.; degli artt. 2697 e 2700 c.c., dell’art. 48 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”), la ricorrente premette che l’A.F.” per dare prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, ha prodotto in giudizio: (i) la relazione di notifica sottoscritta dal messo notificatore del Comune di Novara; (ii) l’avviso di deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; (iii) l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, privo della firma del ricevente, della data e della firma dell’incaricato alla distribuzione, nonché la copia di una busta postale, con codice a barre, con il n. (OMISSIS), e la stampigliatura “mittente per compiuta giacenza”, senza data né firma; (iv) atto a firma “Mercato Privati Servizi al Cliente” che, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, comunica che l’invio della raccomandata n. (OMISSIS) del 6/11/2009, diretta a M.C.C. (OMISSIS), è stato restituito al mittente in data 10/12/2009. Ciò premesso, la contribuente denuncia il vizio della sentenza impugnata, che non ha rilevato la nullità del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., da un lato, a causa dell’omessa produzione della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa e dell’omessa indicazione del relativo numero, che rende impossibile stabilire che la raccomandata n. (OMISSIS) sia quella spedita dal messo; dall’altro, in quanto l’avviso non contiene l’indicazione della natura dell’atto notificato, come prescritto dall’art. 48, disp. att. c.p.c., n. 2; conclude, quindi, che l’avviso di ricevimento versato in atti, in quanto privo di sottoscrizione, non ha efficacia di prova legale, ai sensi dell’art. 2700, c.c., e non è quindi idoneo a dimostrare il compimento della formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c.;

2. con il secondo motivo (“p. 2. Subordinatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) riguardante l’avviso di ricevimento prodotto dall’Agenza, datato 10.10.2009 (…)”), s’addebita alla C.T.R. di avere presunto l’esito positivo dell’azione dell’agente postale, trascurando la circostanza che lo stesso operatore, qualche mese prima della notifica ex art. 140 c.p.c., oggetto del giudizio, non era stato in grado di consegnare una raccomandata alla contribuente, sull’erroneo presupposto che essa si fosse trasferita;

3. il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;

3.1. è ius receptum, cui va data continuità, il principio di diritto secondo cui “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. 11/11/2020, n. 25351);

3.2. nella specie, la C.T.R., discostandosi da questa regula iuris, è pervenuta all’erronea conclusione che il procedimento di notificazione, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nonostante le irregolarità dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, si fosse perfezionato mediante il deposito dell’avviso presso l’ufficio postale e con l’attestazione su di esso della “compiuta giacenza”. A giudizio di questa Corte, invece, il fatto che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, menzionato negli atti di causa, rechi esclusivamente il timbro dell’ufficio postale e l’attestazione della compiuta giacenza, e che, per il resto, sia “in bianco”, non permette il necessario collegamento dello stesso avviso al procedimento di notificazione ex art. 140, c.p.c. La carenza nelle annotazioni sull’avviso di ricevimento non consente (conseguentemente) di verificare se il procedimento di notificazione si sia o meno ritualmente concluso, e, in ultima analisi, se l’atto impositivo (oggetto della notifica) sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. D’altra parte, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, non assume rilievo – perché ratione temporis privo di efficacia privilegiata – l’attestato del licenziatario di posta privata, prodotto dall”Agenzia nel giudizio di merito, in base al quale la raccomandata informativa del 6/11/2009, diretta alla contribuente, era stata restituita al mittente in data 10/12/2009, per compiuta giacenza, dopo che erano decorsi dieci giorni dalla sua spedizione;

4. in conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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