Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33704 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 18/12/2019), n.33704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10057/2016 proposto da:

S.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’avvocato ROBERTA AIAZZI, dell’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FORTUNATA CIRINO, giusta atto di costituzione in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/10/2015 R.G.N. 2117/2012.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 19.10.2015, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame interposto da S.G., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia n. 1077/2012 del Tribunale della stessa sede, con la quale era stato rigettato il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, relativamente al periodo 31.5.2010-30.10.2010, per “ragioni di carattere produttivo connesse ad incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale con il personale in servizio nell’unità produttiva interessata. In particolare, tale temporaneo incremento di attività è determinato dalla Convenzione firmata in data 23 aprile 2010 tra Poste Italiane S.p.A. ed il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del D.L. n. 40 del 2010 (Decreto Incentivi)”, nonchè la prosecuzione giuridica del rapporto ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate medio tempore, oltre accessori; che avverso tale sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 24, comma 4, del CCNL del 2007 ed alla causale riportata nella lettera di assunzione del 30.5.2010, nonchè degli artt. 112 e 416 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la stipula della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico fosse un evento eccezionale e che, “comunque, la disposizione contrattuale fa riferimento ad incrementi di attività in dipendenza non solo di eventi eccezionali, bensì anche di esigenze produttive particolari, nozione nella quale rientra certamente la sottoscrizione di una convenzione collegata ad una particolare procedura di rimborso di incentivi quale quella prevista dal D.L. n. 40 del 2010, per definizione temporanea”, in quanto si tratterebbe di un assunto apodittico che viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale, determinando altresì una violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,414 e 416 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e si contesta la sentenza oggetto del presente giudizio nel punto in cui si afferma che: “Si concorda pienamente con il primo giudice laddove ritiene che la tesi difensiva, come impostata nel ricorso introduttivo, era sostanzialmente diretta ad eccepire la violazione da parte della società della normativa sulla valutazione dei rischi ai sensi della L. n. 626 del 1994, della violazione della clausola di contingentamento ed in generale della natura non eccezionale dell’attività per la quale lo stesso ricorrente era stato assunto; si lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia ritenuto che correttamente il primo giudice abbia ritenuto inammissibile il nuovo argomento svolto dalla parte ricorrente solo con l’eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla resistente proprio in ragione del fatto che le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo non riguardavano tale profilo; e si insiste nell’affermazione che la contestazione della dedotta esigenza produttiva fosse stata avanzata già nell’atto introduttivo; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere i giudici di seconda istanza osservato che “…la società ha assolto all’onere di dimostrare l’incremento di attività producendo in primo grado come doc. 3 il prospetto dal quale l’incremento risulta più che evidente; la controparte, del resto, non ha contestato il contenuto del prospetto, lamentando, invece, nel corso dell’udienza di primo grado, la inammissibilità della prova orale richiesta da poste per la genericità…”;

che il primo motivo è infondato; ed invero, la decisione oggetto del giudizio di legittimità si è conformata all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Suprema Corte ed ha affermato che l’art. 24, comma 4, del CCNL 2007, in forza del quale è stato stipulato il contratto di cui si tratta, consente la stipula di contratti a termine nel caso di incremento dell’attività produttiva nelle due ipotesi di ricorrenza di eventi eccezionali oppure di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo; si tratta di ipotesi alternative, per cui è sufficiente che l’incremento dell’attività produttiva venga determinata dalla ricorrenza della prima oppure della seconda, o, ovviamente, di entrambe. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente reputato che si sia in presenza della seconda ipotesi, determinata da un’attività particolare ovvero specifica in quanto mossa da una specifica evenienza, quale era, appunto, l’attività effettuata per il Ministero, ed inoltre certamente temporanea, visto che la convenzione, sottoscritta il 23 aprile 2010, prevedeva una durata sino al 30 giugno 2011: arco temporale in cui si è inserito il contratto stipulato con il ricorrente;

che pure il secondo motivo è infondato, avendo la Corte di merito analiticamente spiegato i motivi per i quali correttamente è stato ritenuto inammissibile l’argomento nuovo svolto per contestare l’oggettivo incremento numerico delle pratiche da lavorare a causa della predetta convenzione; correttamente i giudici di merito hanno, infatti rilevato che il nuovo argomento era stato svolto soltanto con l’eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla società e che le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo non attenevano a tale profilo;

che altresì da respingere è il terzo mezzo di impugnazione, posto che, mentre la società ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta (indicata anche a pag. 23 del controricorso), l’incremento di attività, il ricorrente non ha contestato tali documenti, limitandosi ad eccepire, in modo generico, la inammissibilità della prova orale richiesta dalla datrice di lavoro;

che, per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va dunque respinto, non risultando i motivi articolati idonei a scalfire le argomentazione della Corte di merito;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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