Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33701 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 18/12/2019), n.33701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’avvocato ROSSANA CLAVELLI dell’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MANUEL GALDO, ANGELO PAGLIARELLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2077/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2012 R.G.N. 491/2009.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata in data 18.12.2012, respingeva il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di S.O., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso presentato dalla società volto all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata al dipendente con provvedimento del 10.7.2007, notificato il 13.7.2007, per la condotta, contestata al medesimo con la missiva in data 25.6.2007, costituita dal danneggiamento, mediante il mezzo di servizio, della sbarra di accesso antistante l’aerostazione passeggeri della Ali Trasporti Aerei S.p.A., sita in (OMISSIS);

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. articolando quattro motivi, cui resiste il S. con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del S.; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 53 CCNL 11.7.2003, artt. 2104, 2016, 2697 c.c.” e si lamenta che la Corte di merito abbia omesso di considerare che la legittimità della sanzione disciplinare inflitta discendeva per tabulas, perchè la richiesta di risarcimento della Ali Trasporti Aerei S.p.A., “che sola poteva configurare in capo al dipendente S. una responsabilità disciplinare ex art. 53 punto 4 del CCNL 11.7.2003 è pervenuta alla sede legale della società Poste Italiane solo nel mese di marzo 2007”; pertanto, a parere della ricorrente, non sarebbe tardiva la data della contestazione degli addebiti del 25.6.2007, in quanto il CCNL 11.7.2003 prevede un termine perentorio, a pena di nullità, solo per la irrogazione della sanzione; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia costituito dalla valutazione del danneggiamento, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e si deduce che “appare incomprensibile il rifiuto/omissione da parte del giudice di primo grado di procedere all’interrogatorio del convenuto sui fatti contestatigli” e che “la Corte ricade nello stesso errore, continuando a parlare di sinistro stradale, senza considerare che il lavoratore non ha osservato le più elementari norme di cautela vigenti per la circolazione dei mezzi”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 116 c.p.c., perchè la Corte distrettuale, “d’accordo col primo giudice, dopo avere escluso la violazione dell’art. 7 S.L. eccepita dal S. per l’avvenuta convocazione a difesa al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro, esclude pure di valutare le conseguenze processuali derivanti dal mancato accoglimento della stessa eccezione” e non considera che la parte convenuta, rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, sui fatti oggetto di contestazione, in primo grado, aveva affermato soltanto che “appare provata l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al lavoratore, stante l’assenza di un verbale di accertamento di infrazione delle norme del codice della strada elevato dalle Forze dell’Ordine, unici soggetti tenuti a tali rilevazioni”; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si lamenta che la Corte di Appello abbia riconosciuto e liquidato nel dispositivo le spese del giudizio di secondo grado, nonostante il S. sia rimasto contumace: e ciò, in violazione dell’art. 112 c.p.c. “relativo alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, in base al quale il giudice non può pronunziare oltre i limiti della domanda per non incorrere nel vizio di ultrapetizione;

che i primi tre motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, in primo luogo, tesi, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede; inoltre, per ciò che, più specificamente, attiene al primo motivo, la parte ricorrente non ha indicato con precisione sotto quale profilo le norme censurate sarebbero state violate (facendosi genericamente riferimento soltanto al CCNL 117.2003 ed agli artt. 2104, 2106 e 2697 c.c., che disciplinano la diligenza del prestatore d’opera, il potere disciplinare datoriale e l’onere probatorio, senza alcuna indicazione del punto della sentenza impugnata in cui tali disposizioni sarebbero state incise), in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); per quanto, poi, attiene ai generici richiami a documenti quali la lettera di richiesta di risarcimento della Ali Trasporti Aerei S.p.A. o la nota di contestazione del comportamento del dipendente, reputato scorretto, va rilevato che gli stessi non sono stati prodotti (e neppure menzionati come documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), nè trascritti, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013).

Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, con riferimento al secondo motivo, in particolare si osserva che la società ricorrente lamenta il mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, di una istanza istruttoria che non viene neppure trascritta ed in ordine alla quale non si specifica se la stessa sia stata reiterata in sede di gravame; inoltre, circa la dedotta omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, dalla quale sarebbe derivata la nullità della sentenza oggetto del presente giudizio, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 18.12.2012, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale relativamente alla dedotta omissione di un fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare non attiene, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Ed anzi, in particolare a pagina 2 della sentenza, i giudici di seconda istanza si soffermano diffusamente sul comportamento del S., quale è emerso dalle risultanze istruttorie, motivatamente reputato del tutto scevro dalle responsabilità allo stesso addebitate dalla datrice di lavoro;

che il terzo motivo appare, nella sostanza, una riproposizione delle argomentazioni già presenti nel secondo mezzo di impugnazione, senza che, peraltro, vengano riportati gli atti cui si fa riferimento, quale, ad esempio, “la comparsa di risposta del giudizio di primo grado” (v. pag. 8 del ricorso); pertanto, anche per tale mezzo di impugnazione, valgano le considerazioni svolte circa il primo motivo;

che il quarto motivo è, invece, fondato, in quanto, come correttamente osservato dalla ricorrente, nonostante il S. fosse contumace in sede di Appello, al medesimo sono state liquidate le spese del giudizio di quel grado; pertanto, nella fattispecie, sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156, comma 2 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè il provvedimento non consente di individuare in concreto il comando del giudice, non essendo possibile ricostruire la statuizione giudiziale con il confronto tra motivazione e dispositivo, attraverso valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 14966/2007; 8946/2000);

che per tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza va cassata in relazione al quarto motivo; rigettati gli altri e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va dichiarato che le spese non sono dovute, data la contumacia in grado di Appello del S.;

che le spese del giudizio di legittimità, data la marginalità del motivo accolto rispetto a tutti i mezzi di impugnazione articolati, vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto;

che, pertanto, la società va condannata al pagamento delle spese residue, liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore del S., avv. Angelo Pagliarello, dichiaratosi antistatario;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese. Compensa le spese del giudizio di legittimità nella misura di 1/4 e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese residue che liquida per l’intero nella somma di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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