Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3370 del 22/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3370 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 12346-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente .,

contro
A & P COSTA S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 412/15/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
7/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott, ROBERTA CRUCITTI.

Data pubblicazione: 22/02/2016

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei
confronti di A. & P. Costa s.r.1., per la cassazione della sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il

dei carichi di ruolo ai sensi dell’art.12 della legge n.289 del 2002, non
perfezionatasi per il mancato versamento della rata residua del 20%.
In particolare, il Giudice di appello ha rilevato che, dalla
semplice lettura dell’atto di diniego, si evinceva l’erroneità della
motivazione, riferentesi a tasse automobilistiche mentre le cartelle
erano relative ad imposte dirette.
La Società non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art.12 della legge n.289 del 2002, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.,
laddove la C.T.R. aveva ritenuto di accogliere la tesi del contribuente,
ritenendo illegittimo l’atto di diniego di condono per erronea
motivazione, sebbene avesse rilevato che la Società aveva, comunque,
omesso il versamento della seconda rata.
Con il secondo motivo si denuncia la sentenza impugnata di
omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione
all’art.360 n.5 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva omesso di esaminare la
circostanza, desumibile dalla motivazione del provvedimento
impugnato ed evidenziata nelle controdeduzioni dell’Ufficio, relativa
all’omesso versamento della seconda rata.

Ric. 2014 n, 12346 sez. MT – ud. 13-01-2016
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ricorso della contribuente avverso il diniego opposto alla definizione

Le censure sono fondate. Ed, invero, sussiste il dedotto vizio
motivazionale laddove il Giudice di appello, nell’affermare che dagli
atti risultava l’erroneità della motivazione dell’atto di diniego,
riferentesi a fattispecie diversa da quella in questione, ha omesso di
esaminare il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti,

per stralcio, idoneo allo scopo, in ricorso ed anche nella sentenza
impugnata nella parte dedicata all’illustrazione delle prospettazione
delle parti), dato dal mancato integrale versamento delle somme
dovute.
Costituisce, infatti, orientamento assolutamente consolidato
della giurisprudenza di questa Corte (palesante la fondatezza della
prima censura) che in tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n.
289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle
esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale
procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo
iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal
concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del
condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando
integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che
tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e
non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate
dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un
accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto
a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato
Ric. 2014 n. 12346 sez. MT – ud. 13-01-2016
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emergente dal prospetto contabile allegato all’atto di diniego (riportato

art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per
definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, e,
pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto,

successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della
definizione della lite pendente (Cass. n. 20746/10; id n. 24316/10 e, di
recente ord n.1214/2014).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale
della Campania la quale provvederà al riesame in applicazione dei
principi esposti oltre a regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame in
applicazione dei principi esposti dte a regolare le spese di questo
giudizio.
Cosi deciso in Roma il 13 gennaio 2016.
Il Pre

te

mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate

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