Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3370 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3370 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8414 del R.G. anno 2013

Cdc 14.01.2014

proposto da:
LONGO Giovanni, domiciliato in ROMA P.le delle Belle Arti 8 presso
l’avv.

Antonio Pellicanò che lo rappresenta e difende per procura a
ricorrente –

margine del ricorso
contro
AGEA-Agenzia Erogazioni Acricoltura

intimata

Avverso la sentenza 6025 in data 22.03.2012 del Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 14.01.2014 dal
Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Antonio Pellicanò.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Longo Giovanni propose innanzi al Giudice di Pace di Roma domanda di
ripetizione, a carico dell’AGEA, per somma pari ad € 28 che l’Azienda
avrebbe a suo dire indebitamente decurtato dall’ammontare delle erogazione di aiuto per campagne olearie di anni passati.
Il primo giudice ha accolto la domanda, ritenendo poi che l’indebito trattenuto era stata operato in buona fede.
AGEA ha appellato ed il Tribunale di Roma, dopo aver disatteso i rilievi
di inammissibilità di AGEA sollevati da Longo ed all’esito di ampia ed articolata motivazione, ricostruente la vicenda e la normativa, ha condivi-

I

(N

Data pubblicazione: 13/02/2014

so la decisione di accoglimento della domanda ed a conferma della sentenza (che ha ritenuto non essere stata resa in giudizio di equità necessaria) ha respinto l’appello. Il Tribunale, poi, nella detta sentenza
22.03.2012 ha regolato le spese del proprio grado con la compensazione motivandola con la formula “L’effettiva incertezza della lite e la novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio”
Contro detta compensazione ricorre il Longo con tre motivi, non resistiti

Il relatore, sull’assunto che le censure fossero prive di alcun fondamento
ha proposto il rigetto del ricorso. Il difensore del Longo ha dissentito dalla relazione in discussione orale.
OSSERVA
Il primo motivo, ad avviso del Collegio, là dove intende dimostrare
come la compensazione si estenda anche al primo giudizio e su tal errata estensione appunta la censura, non si avvede che l’uso del termine
integrale è solamente oppositivo al termine “parziale” ; la doglianza, poi,
neanche mostra attenzione al fatto che il Tribunale ha rigettato l’appello
confermando la prima decisione in ogni sua parte.
Il secondo motivo dissente dalla motivazione di compensazione e tende a evidenziarne la mera appartenenza a clausola di stile. Il motivo ad
avviso del Collegio non ha fondamento, posto che il giudice ha motivato
come imposto dal nuovo testo dell’art. 92 c. 2 c.p.c. dopo la riscrittura
ad opera della legge 263/2005 applicabile ratione temporis e la motivazione resa è congrua e logica (frutto evidente della applicazione attenta
della disamina del giudicante alla controversia materia): non si verte
quindi in una ipotesi di compensazione che ravvisa i giusti motivi nella
natura o struttura della appartenenza della controversia a una categoria processuale ma che, rettamente, li ricava dalla peculiarità del contrasto in atto o dalla sua asserita complessità (Cass.

12893-

26987/2011, 13460/2012 e 23632/2013). E non viene formulata
una plausibile censura di illogicità a tale valutazione.
Il terzo motivo cerca di ricavare dal valore della causa (€ 28,79) ragione per ritenere punitiva la compensazione, stante il carico delle spese
affrontate: ad avviso del Collegio, una volta ritenuta immune da vizio
logico la motivazione di compensazione adottata, non sussiste alcuna
ragione equitativa che consenta a questa Corte una interpretazione della norma che sia drasticamente restrittiva, in causa di valore esiguo e
non ratione materiae, delle possibilità di compensare assegnata al giudice del merito, essendo di contro evidente che illegittima, semmai e come

2

dall’AGEA.

dianzi detto, sarebbe la decisione di compensare le spese proprio in ra-

gione del valore esiguo (Cass. 12893 del 2011 citata). Ma non è questa
la motivazione adottata dal Tribunale, che ha richiamato profili di novità,
incertezza e complessità della decisione.
Si respinge pertanto il ricorsi:. Non è luogo a regolare le spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso

Così deciso nella c.d.c. del 14 01.2014.

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