Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3370 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25466-2018 proposto da:

G. SRL, in persona del legale rappresentante G.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE’ CESTARI 34, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA PIETRANGELI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE, (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale pro tempore

A.G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO

10, presso lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA NAPOLEONE,

CLAUDIA RICCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società G. srl ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 763/2018 che, rigettando l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stata accolta la domanda di arricchimento senza causa di essa G. srl nei confronti dell’Anas in relazione ad una sola fornitura di segnaletica stradale del 1998, disattendendo la domanda in relazione a tutte le altre forniture, in base all’argomento che l’ente pubblico non aveva riconosciuto l’utilità delle suddette ulteriori forniture. il Giudice ha ritenuto mancante la prova del fatto oggettivo dell’arricchimento se non limitatamente ai segnalimiti, ed ha escluso altresì qualunque ipotesi di responsabilità pre-contrattuale di Anas ex art. 1337 c.c..

Avverso la sentenza, che ha altresì condannato la G. srl alle spese del grado, la stessa ricorre dinanzi questa Corte affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’Anas Spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., commi 1 e 2 con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nel non dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, ai fini dell’azione di arricchimento senza causa, si prescinde dal riconoscimento dell’utilità della fornitura da parte dell’arricchito il quale, per liberarsi dall’obbligazione risarcitoria, dovrà provare di aver rifiutato la fornitura o di non esserne stato consapevole. La Corte d’Appello, pur affermando astrattamente i principi innovatori sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe giunta ad una conclusione in aperto contrasto con quei principi, laddove ha affermato che la domanda poteva essere accolta solo per la parte riconosciuta utile dall’Ente, con nota firmata dal responsabile, dotato dei poteri di impegnare l’ente. Con tale argomentazione ha finito per avallare il comportamento della P.A., rimettendo alla discrezionalità della stessa la scelta se riconoscere o meno l’utilità della fornitura.

2. Con il secondo motivo – error in procedendo -violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 277 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nullità della sentenza o del procedimento, per aver omesso completamente la pronuncia sul motivo principale dell’appello censura la sentenza per non aver pronunciato sul motivo di appello con il quale si chiedeva, non solo e non tanto la restituzione del materiale non utilizzato, come ritenuto dal Giudice, quanto il riconoscimento dell’indennizzo in relazione a tutto il materiale consegnato nei magazzini Anas.

3. Con il terzo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 1, comma 5), nonchè violazione dell’art. 2909 c.c. con riferimento all’omessa valutazione degli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma resa inter partes n. 22794/2003.

Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere mancante la prova dell’arricchimento obiettivo dell’ente, non solo per aver omesso di valutare tutte le risultanze probatorie versate in atti ma, soprattutto, per aver omesso di valutare gli effetti del giudicato maturato sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 222794 del 2003 che, nel rigettare le istanze istruttorie sulla consegna della merce, aveva motivato nel senso che la stessa consegna doveva ritenersi un fatto acquisito sul quale non c’era contestazione) mentre la controversia verteva sull’accertamento dell’esistenza di un valido titolo contrattuale per l’accoglimento della domanda.

4. Con il quarto motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 dell’art. 111 Cost., nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Assume che la sentenza avrebbe una motivazione apparente, soprattutto laddove omette di dare rilievo a fatti accertati dalla sentenza passata in giudicato.

1-2-3-4 Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha abbandonato la vecchia tesi della necessità del riconoscimento dell’utilità da parte della P.A., tesi che in sostanza consentiva alla stessa P.A. una condizione di privilegio consentendole di decidere discrezionalmente se effettuare o meno il riconoscimento, per ritenere che, una volta provato l’arricchimento, debba essere la stessa P.A. a dichiarare di non voler accettare la fornitura: in mancanza di detto disconoscimento espresso l’arricchimento si ha per riconosciuto. Quanto alla prova dell’arricchimento, peraltro, effettivamente il Giudice ha del tutto omesso di considerare i fatti quali acclarati con efficacia di giudicato dalla precedente sentenza del Tribunale di Roma, resa inter partes, che aveva ampiamente riconosciuto l’avvenuta prestazione delle forniture, sicchè la motivazione ~aisalpatimi apparente ed al di sotto del minimo costituzionale prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto” (Cass., S.U., n. 10798 del 26/5/2015; Cass., 1, n. 15937 del 27/6/2017; Cass., 3, n. 11209 del 24/4/2019).

In definitiva la sentenza non persuade nella parte in cui ha protratto un regime di privilegio per la Pubblica Amministrazione, posta nella condizione di scegliere discrezionalmente se e quali prestazioni ricevute considerare utili al perseguimento dei fini istituzionali.

5. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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