Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3370 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3370 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 3903-2015 proposto da:
PIRODDI MARCELLO, elettivamente

domiciliato in

ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO
SOLINAS;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 286/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 30/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:

di Lanusei, che aveva riconosciuto a Marcello Piroddi- che aveva
lavorato alle dipendenze del Ministero dell’istruzione università e
ricerca in virtù di plurimi e reiterati contratti a tempo determinato —
l’anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine
stipulato in conformità alla normativa comunitaria, e condannato il
MIUR al pagamento degli scatti di anzianità, rigettava la domanda.
La Corte territoriale argomentava che il riconoscimento dell’
anzianità di servizio non può formare oggetto di autonoma domanda
prima dell’immissione in ruolo, ma funge da presupposto per il
riconoscimento di eventuali scatti retributivi durante il servizio non di
ruolo. Aggiungeva che l’art. 53 della legge n. 312 del 1998, che ha
previsto per il personale della scuola di ruolo assunto a tempo
indeterminato il diritto a scatti retributivi periodici per ogni biennio di
anzianità, calcolato in ragione del 2,5% della base dello stipendio
iniziale, è applicabile solo ai docenti di religione, non comparabili con il
restante personale scolastico, come riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 146 del 2013;
2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Marcello
Piroddi, affidato a quattro motivi:
2.1. con il primo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione
delle clausole n. 1) lettera a), 2, 3.2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell’art. 485 del d.l.
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1. la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale

n. 297 del 1994. Lamenta che la Corte non abbia accolto la domanda
avente ad oggetto il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo
prestato, in termini giuridici ed economici, argomentando che il
riconoscimento dell’anzianità di servizio non possa formare oggetto di
autonoma domanda prima dell’immissione in ruolo, senza applicare il

quadro richiamato;
2.2. come secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 11 comma
1 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 9 comma 1 del d.l.
n. 78 del 2010, dell’art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato CES UNICE e CEEP concluso il 18.3.1999 allegato alla
Direttiva 99/70/CE e sostiene che solo l’art. 9 del d.l. 78 del 2010,
entrato in vigore il 31.5.2010, ha introdotto il congelamento dei salari
per il pubblico impiego, sicché la Corte territoriale avrebbe errato
nell’affermare che l’ appellato non poteva richiedere le progressioni
stipendiali durante il periodo di precariato in quanto “gli scatti da anni
non spettano più al personale di ruolo”;
2. 3. con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c, in
cui sarebbe incorsa la Corte di merito per non essersi pronunciata con
riferimento alla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo
anche in termini giuridici, ritenendo che essa costituisca solo il
presupposto per ottenere gli scatti retributivi;
2.4. come quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 36 della Costituzione e lamenta che la Corte territoriale
abbia proceduto all’equiparazione tra gli insegnanti precari e quelli di
religione, escludendo l’assimilabilità delle relative situazioni e
l’applicazione esclusivamente ai secondi degli scatti di anzianità previsti
dall’art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma non si sia pronunciata sulla

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principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo

questione della disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di
ruolo;
3. il Ministero ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Considerato che:

connessi, sono fondati nel senso che si va di seguito ad illustrare.
Occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del
18/11/2016) la ricostruzione di carriera che si pretende costituire
effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in
rapporto a tempo indeterminato, che non è stata accolta in sede di
merito e sulla quale in questo giudizio di cassazione non vi è questione,
e la diversa pretesa avente ad oggetto la ricostruzione di carriera
spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato
che assuma a proprio fondamento la violazione del principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro.
2. Ne consegue che una domanda incentrata sull’abuso nell’utilizzo
dei contratti a termine non include la domanda relativa alla violazione
del principio di non discriminazione, fondata su una diversa e
autonoma causa petendi. La pretesa di considerare i contratti a termine in
connessione tra loro e di sommare l’anzianità così maturata nei
contratti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento
di aumenti retributivi collegati all’anzianità, da un lato non postula
l’impugnativa dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati, ma
dall’altro non può neppure ritenersi in questa ricomp resa
implicitamente (v., ancora, Cass. 23535 cit.).
3. Nel caso, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della
progressione stipendiale in virtù del principio di non discriminazione
tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato era stata formulata
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1. i motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto

sin dal primo grado di giudizio e richiamata nella memoria d’appello
(v. il ricorso a pg. 4, laddove si riporta il ricorso di primo grado e 13
dove si riporta il contenuto della memoria di costituzione in appello).
4. La Corte territoriale si è posta quindi in contrasto con il
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn.

scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».
5. A dette conclusioni questa Corte è pervenuta valorizzando i
principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione
della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo
posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto.
6. Non si tratta, quindi, di valutare gli effetti dell’immissione in
ruolo, che nel caso non viene riferita nella sentenza gravata e che
secondo l’argomentazione della Corte, non adeguatamente contestata,
costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’anzianità di
servizio in termini giuridici; neppure è possibile estendere ai docenti
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22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che «nel settore

precari la previsione dell’art. 53 della 1. n. 312 del 1980 – avendo questa
Corte con la sentenza n. 22558 del 07/11/2016 chiarito che “in tema
di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53 della 1. n. 312 del 1980,
che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo,
non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del

d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi
successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli
insegnanti di religione”; si tratta invece di applicare ai docenti a tempo
detelininato la progressione stipendiale spettante a quelli a tempo
indeterminato, in ossequio al principio di non discriminazione che era
stato valorizzato dai ricorrenti sin dal ricorso introduttivo.
7. Il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che
possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data
continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio
affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc.
civ., sono integralmente condivise dal Collegio.
8. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non
hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente fondato, va
accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
9. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla
Corte di Appello di Cagliari , in diversa composizione, che dovrà
valutare la domanda relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata
che era stata formulata sin dal primo grado di giudizio ed era stata
anche esaminata nella sentenza del Tribunale, in applicazione dei
summenzionati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio
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comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del

P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
regolamentazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di
Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 20.12.2017 e del

Pietro Cur o, Presidente

11.1.2018.

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