Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3370 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7048-2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6563/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’appello proposto da C.R. avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell’assegno di invalidità civile per sindrome ansioso-depressiva, richiesto con domanda amministrativa dell’8 febbraio 2006.

la Corte territoriale, concordando col primo giudice che si era limitato alla verifica del solo requisito sanitario, ne ha confermato l’insussistenza, passando a verificare così come la stessa appellante domandava – l’esistenza dei requisiti reddituale e occupazionale per gli anni 2001 – 2009;

la Corte d’appello ha ritenuto che C.R. non avesse offerto la prova della mancanza di reddito, avendo prodotto soltanto autocertificazioni, e non avendo allegato nè al ricorso introduttivo di primo grado, nè nel corso del processo – qualora eventualmente un’attestazione reddituale si fosse formata successivamente al deposito del ricorso – nessun certificato dell’Agenzia delle Entrate;

ha poi confermato quanto già accertato dal primo giudice in merito al requisito sanitario, sostenendo che le conclusioni del ctu, le quali, sulla base delle patologie riscontrate e dei documenti allegati avevano stimato il tasso di invalidità al di sotto della soglia legale per ottenere il beneficio richiesto, erano correttamente motivate e, pertanto, le censure della C. in merito ad una “sottovalutazione” delle patologie da cui la stessa era affetta, esprimevano un mero dissenso diagnostico;

la cassazione della sentenza è domandata da C.R. sulla base di due motivi;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso, mentre il Ministero delle Finanze è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione, nonchè error in procedendo in relazione agli artt. 115,116,345 e 437 c.p.c. nonchè L. n. 118 del 1971, art. 2697, art. 13, L. n. 153 del 1969, art. 26, ed artt. 24 e 111 Cost.”;

evidenzia di aver depositato due attestazioni rilasciate dalla cancelleria del Tribunale di Napoli da cui risulta che i verbali del primo grado erano stati smarriti all’archivio generale e che, pertanto, ella si è vista costretta ad allegare un’autodichiarazione attestante l’assenza di reddito, e che, quanto al requisito occupazionale, ha allegato la richiesta d’iscrizione alle liste del collocamento;

sostiene che il giudice dell’appello avrebbe errato nel considerare non raggiunta la prova della assenza del requisito reddituale, e di aver omesso i doverosi accertamenti d’ufficio;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, lamenta “Violazione art. 149 disp. att. c.p.c. – per non avere valutato gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio”;

la ricorrente riferisce di aver allegato due certificati medici (in data 2.02.2006 e 31.12.2010) attestanti l’aggravamento della sindrome ansioso depressiva da cui era affetta, e un’istanza del 26.09.2017 ove si chiedeva al giudice dell’appello di considerare l’ulteriore aggravamento della situazione medico-sanitaria;

la ricorrente sosteneva di soffrire di nevrosi ansiosa con fobie e insonnia (e chiedeva che le venisse applicato il codice n. 1203 delle tabelle d’invalidità civile che prevedono una percentuale d’invalidità pari al 50%), mentre il CTU gli aveva riconosciuto la sola sindrome depressiva;

il primo motivo è inammissibile, in quanto carente delle allegazioni necessarie a offrire la prova della sussistenza dei requisiti della cui mancata valutazione da parte del giudice del merito la ricorrente si duole;

in ossequio al principio di specificazione e di allegazione di cui agli art. 366 c.p.c., n. 4, e art. 369 c.p.c., n. 6, ed in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il secondo motivo risulta assorbito in ragione dell’inammissibilità del precedente motivo una volta confermata la ratio decidendi inerente alla mera prova della mancanza reddito,

in definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’Inps nonchè della parte rimasta intimata;

in ragione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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