Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 337 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 10/01/2011), n.337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12665-2005 proposto da:

T.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTEVERDI 16, presso lo Studio dell’avvocato TRONCI MARCO

C/O ST CONSOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato LISI GIACOMO;

– ricorrente –

e contro

COM CAPRARICA DI LECCE;

– intimato –

sul ricorso 16521-2005 proposto da:

COM CAPRARICA DI LECCE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELL’ANNA PIERLUIGI;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVERDI

16, presse lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO C/O ST CONSOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LISI GIACOMO;

– controricorrente avverso ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 671/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2-8-1991 il Comune di Caprarica di Lecce conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce T. M. esponendo che la Giunta Municipale con Delib. n. 34 del 1986 ed allegato disciplinare aveva affidato a quest’ultimo l’incarico di redazione del progetto della palestra annessa alla scuola elementare; aggiungeva che con Delib. n. 94 del 1990 la G.M. aveva liquidato in favore del suddetto professionista un acconto di L. 8.000.000 a fronte della specifica di L. 85.666.682 al netto dell’IVA, e che con Delib. n. 179 del 1991 successiva aveva annullato quella recante il n. 34 del 1986 in quanto non indicava l’ammontare della spesa prevista R.D. n. 383 del 1934, ex art. 284, revocando di conseguenza anche la Delib. n. 94 del 1990; in ogni modo l’art. 5 del disciplinare prevedeva la semplice redazione di un progetto di massima sul quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esprimere il preliminare benestare, mentre il T. aveva elaborato il progetto finale che l’esponente non aveva peraltro utilizzato; pertanto il convenuto era obbligato a restituire quanto indebitamente ricevuto.

L’attore chiedeva quindi accertarsi l’inesistenza di qualsiasi debito del Comune nei confronti del T. e condannarsi quest’ultimo alla restituzione delle somme riscosse oltre interessi e rivalutazione.

Costituendosi in giudizio il T., premesso di aver impugnato dinanzi al TAR la Delib. n. 179 del 1991, assumeva che la controparte aveva ricevuto il progetto e lo aveva utilizzato per chiedere il finanziamento regionale senza nessuna contestazione di inadempimento, e che quindi il Comune di Caprarica era debitore del residuo; in via riconvenzionale chiedeva la condanna di quest’ultimo al pagamento della residua somma di L. 77.666.682 oltre IVA, diritti ENPAIA ed interessi legali.

Con sentenza del 25-6-2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice e rigettava la domanda riconvenzionale.

Proposto gravame da parte del T. cui resisteva il Comune di Caprarica di Lecce la Corte di Appello di Lecce con sentenza dell’8- 11-2004 ha rigettato l’impugnazione sulla base essenzialmente del rilievo che tra le parti non si era validamente perfezionato, nel rispetto della forma scritta prevista “ad substantiam”, un contratto d’opera professionale.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui il Comune di Caprarica di Lecce ha resistito con controricorso formulando altresì un ricorso incidentale basato su di un unico motivo cui il T. ha resistito con controricorso; il ricorrente incidentale ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99 – 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 1421 c.c., censura la sentenza impugnata per aver rilevato la nullità del contratto stipulato tra le parti per mancata sussistenza del requisito della forma scritta senza che il Comune di Caprarica avesse formulato alcuna domanda in tal senso.

Il ricorrente evidenzia inoltre che, avendo il Comune di Caprarica sollevato un altro motivo di nullità dell’atto (ovvero per la violazione del R.D. n. 383 del 1934, art. 284), il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare la nullità dell’atto stesso per una causa diversa da quella dedotta dalla parte.

Con i secondo motivo il T. assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il contratto predetto era stato regolarmente redatto in forma scritta, posto che esso, denominato “disciplinare e compensi per progettazione di opere pubbliche”, era stato sottoscritto dal Sindaco del Comune di Caprarica e dall’esponente in data 12-3-1986 ed allegato alla Delib. n. 34 del 1986, ed era stato prodotto dal convenuto all’udienza del 17-9-2002.

Il ricorrente rileva poi l’erroneità dell’assunto della sentenza impugnata secondo cui la deliberazione di conferimento dell’incarico e di approvazione del disciplinare adottata dalla Giunta Comunale di Caprarica nel 1986 non poteva essere assimilata al documento contrattuale, lasciando così supporre che non fosse stato prodotto un contratto o un documento equivalente, e ritiene fuorviante il richiamo del giudice di appello alla sentenza di questa Corte 8-3- 2000 n. 2619, laddove la fattispecie esaminata in quella sede si riferiva ad un semplice schema di disciplinare non sottoscritto dall’Ente Pubblico.

Il T. inoltre censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, non avendo l’esponente presentato il progetto di massima secondo quanto previsto in sede di conferimento dell’incarico, e non avendo quindi la P.A. espresso la prescritta valutazione preliminare, doveva escludersi che all’appellante fosse mai stato conferito, nelle forme prescritte, l’incarico formale per la redazione del progetto definitivo; invero non erano stati previsti due contratti, uno preliminare ed uno successivo alla consegna del progetto di massima, come era confermato dal fatto che il Comune di Caprarica aveva chiesto semplicemente la risoluzione di quel contratto per inadempimento; nello stesso senso era rilevante l’art. 21 del disciplinare secondo cui “La presente controversia è senz’altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l’amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore”; dunque in quel contratto non vi era alcuna previsione di un ulteriore documento contrattuale.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, dopo aver richiamato la Delib. della Giunta Municipale del Comune di Caprarica del 1986 di conferimento dell’incarico all’ingegner T. e di approvazione dei disciplinare, ha rilevato, sulla base degli stessi atti difensivi dell’appellante oltre che dell’atto di citazione del Comune di Caprarica introduttivo del primo grado di giudizio (non essendo stato prodotto nel secondo grado di giudizio il suddetto disciplinare), che al T. era stato conferito l’incarico “di presentare entro 20 gg. un progetto di massima” sul quale l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto esprimere il preliminare assenso; ha quindi concluso che, non avendo il T. presentato il progetto di massima, e non avendo quindi il Comune di Caprarica potuto esprimere la prescritta valutazione preliminare, doveva escludersi che all’appellante fosse stato mai conferito, nella prescritta forma pubblica, l’incarico formale per la redazione del progetto definitivo; per tali ragioni, ha osservato la Corte territoriale, nessun rilievo potava essere attribuito, ai fini della formazione della volontà contrattuale della P.A., al comportamento concludente tenuto sia dal T., che aveva inteso procedere direttamente alla redazione del progetto definitivo, sia del Comune di Caprarica, che con l’annullata Delib. n. 94 del 1990 aveva voluto corrispondere un acconto al progettista.

Orbene sulla base dell’acquisizione di tali elementi in fatto (non oggetto di censure in questa sede, non essendo in particolare contestato che il T. non avesse mai presentato il progetto di massima, divenendo così inadempiente agli obblighi contrattuali assunti) è agevole affermare che il convincimento espresso dal giudice di appello è corretto sotto l’aspetto logico – giuridico ed immune dai rilievi critici mossi dal ricorrente principale.

In proposito deve anzitutto rilevarsi l’infondatezza del profilo di censura relativo alla denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che il Comune di Caprarica nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto a fondamento della domanda, come si è esposto in sede di narrativa, non solo la nullità della deliberazione di conferimento dell’incarico al T. per mancata indicazione della spesa prevista, ma anche la pattuizione di cui all’art. 5 del disciplinare sopra enunciata riguardo all’obbligo del T. di redigere un semplice progetto di massima sul quale il Comune di Caprarica avrebbe dovuto esprimere preliminarmente il proprio assenso prima di conferire al medesimo professionista l’incarico per la redazione del progetto definitivo.

E’ poi evidente che, all’esito del contenuto di quanto pattuito nel disciplinare, le parti avrebbero dovuto concludere nella necessaria forma scritta un successivo contratto avente appunto ad oggetto l’incarico della redazione del progetto definitivo da parte del T.; nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito all’art. 21 del suddetto disciplinare richiamato dal ricorrente principale di cui più sopra è stato riportato il contenuto, atteso che il fatto che la menzionata convenzione fosse già impegnativa per il professionista non elideva la necessità della redazione in forma scritta, a pena di nullità, di un contratto d’opera professionale avente un oggetto nuovo e diverso da quello che caratterizzava il disciplinare, recante, oltre la sottoscrizione del professionista, anche la sottoscrizione dell’organo dell’Ente pubblico legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonchè l’oggetto della prestazione e l’entità del compenso; in proposito, quindi, è del tutto corretto il richiamo del giudice di appello alla pronuncia di questa stessa Corte dell’8-3-2000 n. 2619 che aveva espresso sostanzialmente il principio di diritto ora enunciato in materia di contratto d’opera professionale stipulato con la P.A..

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

All’esito di tale statuizione deve dichiararsi assorbito il ricorso incidentale affidato ad un unico motivo con cui il Comune di Caprarica denuncia la mancata conferma da parte del giudice di appello della declaratoria di nullità del contratto stipulato tra le parti per la mancata indicazione del necessario preventivo impegno di spesa.

Il T. in virtù del principio della soccombenza deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Caprarica di Lecce.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il T. al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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