Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 337 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 337 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 478-2013 proposto da:
PIGLIONICA MARIA GIOVANNA PGLMGV57C44F205S,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 12,
presso lo studio dell’avvocato GALLO VALERIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati FRASCA FRANCESCO, PAGLIONICA
GIUSEPPINA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 59/50/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 9/05/2012, depositata
il 16/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

,

Ric. 2013 n. 00478 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: atto impugnabile- cartella — preventivo pagamento di quanto richiesto- necessitàesclusione

1. l’avv.to Maria Giovanna Piglionica
ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 59 /50 /12 del 16 maggio 2012 che
rigettava l’appello della contribuente affermando che il ricorso con cui l’avv.to Piglionica aveva
sostenuto il non assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta
nell’anno 2005, doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento
emessa a seguito della denuncia dei redditi presentata dalla contribuente stessa.
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso —secondo il relatore- deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può
contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base
delle sue dichiarazioni; purchè ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa
viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi
quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto.
Infatti la Corte di Cassazione con sentenza Sent. n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il
contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione
finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per
legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella
esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della
cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art.
38 del d. P.R. 29 settembre 1973, n.602.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Pqm
La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche per le spese del
presente grado di giudizio,
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 5 dicembre 2013
Il presidente e relatore

Reg. Gen. 478/2013
RICORRENTE: Maria Giovanna Piglionica
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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