Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33699 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 18/12/2019), n.33699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19098/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato DORA DE ROSE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CESARE GRANIERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2016 r.g.n. 1788/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 1.2.2016, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame interposto da B.G., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, così come modificato dalla L. n. 266 del 2005, relativamente al periodo 21.7.2010-30.10.2010, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate;

che, per la cassazione di tale decisione, il B. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1-bis, nonchè “falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in sostanza, si contesta la legittimità, rispetto alla disciplina comunitaria, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, che ha introdotto del D.Lgs. n. 368 del 2001, il comma 1-bis, nella parte in cui consente la stipula di contratti di lavoro a termine acausali (e, quindi, privi della specifica indicazione delle ragioni che li giustificano); la qual cosa, a parere del ricorrente, violerebbe il principio di parità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, mancando, appunto, nella causale del contratto di cui si tratta l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, in relazione al limite percentuale circa la valutazione delle prove” e si denuncia “il parametro di riferimento preso in considerazione dalla Corte di merito per il calcolo dell’organico aziendale in base al quale valutare il rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine fissato dalla citata norma”, nonchè il fatto che “lo speciale regime di favore non sia stato considerato dalla stessa Corte come riferito solo al servizio postale in senso stretto”;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento: al riguardo, è, innanzitutto, da premettere che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis (per Poste italiane S.p.A. ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass., S.U., n. 11374/2016; v., pure, Cass. nn. 3059/2017; 13359/2016). Inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis e successive modifiche, con Poste Italiane S.p.A., sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal predetto D.Lgs., applicabile ratione temporis. E, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto e, cioè, la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le Organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella Direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “infondato il ricorso esperito al fine di vedere dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, laddove la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, in ragione della durata di ciascun contratto, della durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e della durata complessiva del rapporto, appaia rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007”: Cass., S.U., n. 11374/2016, cit.);

che, pertanto, alla stregua dei principi innanzi enunciati, deve ribadirsi che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non tende a prevenire la successione di contratti a termine, ma l’abuso che potrebbe derivare dall’utilizzo della successione stessa; ipotesi che, nella fattispecie, non si è verificata, in quanto, come riferito in narrativa, nel ricorso si fa riferimento ad un solo contratto di lavoro a termine, stipulato relativamente al periodo 21.7.2010-30.10.2010; ed infatti, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità, non vi è alcun riferimento all’art. 5, di cui si tratta e, come innanzi rilevato, nel primo mezzo di impugnazione manca una specifica censura alla sentenza e la denuncia appare rivolta genericamente agli abusi che possono discendere dalla successione di contratti a termine;

che neppure il secondo motivo può essere accolto; al proposito, è da rilevare che con tale mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia i criteri di calcolo della percentuale di assunzioni a termine consentite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, sostenendo che tale percentuale andrebbe calcolata “secondo dati da computare in full time equivalent, ossia a seconda dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale” e soltanto con riferimento ai lavoratori “addetti al servizio postale in senso stretto”;

che, relativamente a tale ultimo profilo, si osserva che, nella fattispecie, non risulta alcuna violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis: è assorbente al riguardo il richiamo a Cass. n. 13609/2015 (v., pure, in termini, Cass. n. 6765/2017), per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della Direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore; ne consegue che, al fine di fissare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis” (cfr., pure, Cass. n. 13221/2012), senza neppure l’obbligo a carico del datore di lavoro di comunicazione alle Organizzazioni sindacali provinciali, che non è posto a pena di nullità, come hanno sottolineato le recenti pronunzie della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 5718/2018; 5173/2019);

che, dunque, la sentenza oggetto del presente giudizio risulta del tutto in linea con l’esplicitato orientamento, ormai consolidato e condiviso da questo Collegio;

che, per quanto riguarda, poi, più specificamente, i criteri di calcolo della percentuale di assunzioni a termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, la Corte territoriale, con un iter motivazionale scevro da vizi logico-giuridici, ha dimostrato di condividere il ragionamento svolto dal giudice di prima istanza in ordine alla attendibilità della prova offerta da Poste Italiane S.p.A. circa il rispetto del profilo percentuale del 15% dell’organico aziendale, ed ha correttamente sotto(ineato che il limite percentuale non superiore al 15%, individuato dall’art. 2, comma 1-bis, del citato D.Lgs., sia da calcolare sull’intero organico aziendale, con riferimento, quindi all’intera impresa, anzichè soltanto al settore postale oggetto della concessione; e ciò, in considerazione “degli elementi di natura sistematica e ricostruttiva e della finalità della norma antiabusiva del 2005 che ha stabilito il limite percentuale del 15%” (cfr., ex multis, Cass. nn. 753/2018; 6765/2017; 3031/2014);

che i giudici di seconda istanza hanno, altresì, osservato che il mancato superamento della percentuale di cui si tratta (“calcolata sia in full time equivalent che per teste”) è stato delibato attraverso la documentazione fornita dalla società, rimasta incontestata dal lavoratore nei gradi di merito; e, dunque, non vi è stata, in concreto, controversia sulla detta documentazione, dalla quale risulta che, sino al 31 dicembre del 2010, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato entro il limite del 15% dell’organico aziendale; peraltro, la censura sollevata con il secondo mezzo di impugnazione verte soprattutto sulla interpretazione della norma che regola la materia e, quindi, sulla base di calcolo cui fare riferimento per individuare il tetto del 15% (l’intero organico aziendale o solo il personale addetto al settore postale oggetto della concessione: cfr., tra le molte, Cass. n. 20085/2018), mentre lascia in ombra la contestazione della documentazione prodotta dalla società datrice, in ordine alla quale non si specifica in quale momento delle fasi di merito sarebbe stata sollevata; nè della stessa vi è alcuna trascrizione o allegazione al ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8933/2009);

che, per le considerazioni in precedenza svolte, il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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