Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33692 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. un., 31/12/2018, (ud. 18/12/2018, dep. 31/12/2018), n.33692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 16564 del 2018 promosso da:

NSAB – MLNS, MOVIMENTO NAZIONALISTA E SOCIALISTA DEI LAVORATORI, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA, in persona

del Prefetto pro tempore; 3^ COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI

OMEGNA (VERBANIA CUSIO OSSOLA), in persona del presidente pro

tempore; tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3232/2018 in data 29

maggio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO

che l’associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, ha presentato una lista per le elezioni amministrative comunali del 10 giugno 2018 del Comune di Ameno, con candidato sindaco e sette candidati consiglieri comunali, e una lista per le elezioni amministrative comunali del 10 giugno 2018 del Comune di Miasino, con candidato sindaco e sette candidati consiglieri comunali;

che la Terza Sottocommissione elettorale circondariale di Omegna, nell’uno e nell’altro caso, ha ricusato il contrassegno e la lista dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale, in considerazione del rilevato contrasto con la disciplina costituzionale, a causa della denominazione del movimento (nel contrassegno) e del richiamo ad ideologie autoritarie (nazionalsocialismo e nazismo);

che la Terza Sottocommissione ha ribadito l’esclusione anche a seguito del reclamo dell’associazione politica;

che l’associazione politica ha quindi proposto, avverso tali esclusioni, due ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;

che l’adito TAR, con sentenze nn. 632 e 633 del 22 maggio 2018, ha respinto entrambi i ricorsi, rilevando che il contrassegno e la sigla palesano chiaramente l’ispirazione della lista all’ideologia nazista, in contrasto con la 12^ Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;

che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3232 in data 29 maggio 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, sia perchè proposto dalla parte personalmente, senza l’assistenza del difensore, sia perchè fatto cumulativamente avverso due sentenze del TAR, emesse all’esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorchè pronunciate tra le stesse parti;

che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l’associazione NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, ha proposto ricorso, con atto pervenuto a mezzo posta l’8 giugno 2018;

che ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’interno, unitamente alla Prefettura di Novara e alla Terza Commissione elettorale circondariale di Omegna;

che l’associazione politica ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso per cassazione è articolato in tre censure;

che con la prima censura (rubricata “Difesa in proprio”) ci si duole che l’appello sia stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto dalla parte personalmente, senza l’ausilio della difesa tecnica, laddove, ad avviso della ricorrente, trattandosi di un giudizio elettorale, esso “deve poter essere esperito in proprio in ogni sua fase”, avendo il legislatore che ha disciplinato il processo elettorale “concepito la difesa in proprio come condizione normale, parificando la minore competenza tecnica della parte… all’immediata possibilità di impostazione dell’atto, dell’economicità, della competenza storico-ideologica e della diretta conoscenza della questione e dei casi precedenti”;

che con il secondo motivo (intitolato “Riunione dei processi”) si lamenta che l’appello sia stato dichiarato inammissibile per essere stato diretto avverso due distinte sentenze, mentre, secondo la ricorrente, la proposizione congiunta dell’impugnazione sarebbe giustificata dal fatto che si trattava di controversie identiche, aventi ad oggetto l’esclusione della stessa lista per le medesime ragioni da competizioni elettorali nei due Comuni;

che entrambi i motivi sono inammissibili, perchè ciò che con essi l’associazione politica ricorrente lamenta sono meri errores in procedendo, i quali non possono, solo in ragione della gravità della violazione che si assume essere stata commessa, ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 25 luglio 2011, n. 16165; Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass., Sez. U., 18 novembre 2013, n. 25796; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16973; Cass., Sez. U., 9 luglio 2018, n. 20686; Cass., Sez. U., 30 novembre 2018, n. 31103);

che, in altri termini, gli ipotizzati errori non ineriscono nè all’essenza della giurisdizione nè al superamento dei limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez. U., 30 luglio 2018, n. 20168);

che non è infatti consentita la censura della sentenza con la quale il giudice amministrativo adotti una interpretazione di una norma processuale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda (Corte Cost., sentenza n. 6 del 2018);

che con il terzo motivo si prospetta il diritto dell’associazione politica in questione a partecipare alle competizioni elettorali, lamentandosi che siano state “utilizzate le vicende storiche del passato per ricusare, oltre 70 anni dopo i fatti, delle liste presentate in due piccoli paesi”: ad avviso della ricorrente, “la Terza Sottocommissione circondariale elettorale di Omegna ed il TAR del Piemonte, ed anche il Consiglio di Stato con il proprio mancato intervento, non (avrebbero) adempiuto al loro incarico in modo neutrale e formale, ma si (sarebbero) abbandonati a disquisizioni politiche contestabili anche sul piano storico e documentaristico”, con una invasione “nella sfera del legislatore, su temi di esclusiva competenza politica”;

che anche questa censura non può trovare ingresso, per l’assorbente ragione che essa non si correla con la ratio che sostiene la sentenza impugnata: la doglianza fa infatti valere profili attinenti al merito della controversia, laddove la decisione del Consiglio di Stato ha risolto in rito l’appello, dichiarandolo inammissibile sotto un duplice e concorrente profilo senza scendere all’esame del fondo del gravame;

che il ricorso è inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’associazione politica ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle amministrazioni controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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