Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33690 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. un., 31/12/2018, (ud. 18/12/2018, dep. 31/12/2018), n.33690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al NRG 3439 del 2018 promosso da:

ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fulvio Ingaglio La

Vecchia e Giovanni Scala, con domicilio eletto in Roma presso lo

studio dell’Avvocato Maria Rita Marchese, via Magliano Sabina, n.

22;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA

REGIONE SICILIANA, in persona dell’assessore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

M.A.; C.P.; L.A., MA.An.;

L.F.; ME.An.;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana n. 287/2017 in data 9 giugno 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO

che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, l’Associazione Nuovo Cammino ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana n. 2885 del 27 giugno 2013, con il quale l’Amministrazione aveva deliberato l’annullamento del decreto del dirigente generale n. 4904 del 15 dicembre 2010, recante il finanziamento dell’integrazione del progetto n. (OMISSIS) dal titolo DAFNE, presentato dall’Associazione Nuovo Cammino a valere sul PROF 2009 pari a Euro 323.302,04, e aveva ingiunto il versamento del relativo importo;

che con successivo ricorso per motivi aggiunti l’Associazione ha impugnato altri decreti del dirigente generale del medesimo Dipartimento (il n. 2714 del 30 agosto 2013 e il n. 4010 del 17 settembre 2013);

che l’Associazione ha altresì proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti;

che con sentenza in data 1 aprile 2015 l’adito TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti;

che il Consiglio di giustizia amministrativa per la RegiOne Siciliana, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 9 giugno 2017, ha rigettato l’appello dell’Associazione;

che per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa l’Associazione ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 gennaio 2018, sulla base di un motivo;

che con l’unico motivo la ricorrente lamenta l’illegittima costituzione del collegio giudicante, ex art. 111 Cost., u.c., art. 110 cod. proc. amm. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per violazione degli artt. 24,101 Cost., art. 108 Cost., comma 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 1 e art. 2, comma 1, cod. proc. amm., nonchè del principio supremo di separazione dei poteri anche per come inverato nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e nel D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 5 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);

che, ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata sarebbe espressione di una potestà giurisdizionale che non poteva appartenere al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana a motivo dell’assoluta inidoneità di un suo componente – il consigliere V.G., estensore della sentenza – a svolgere le funzioni giudiziarie;

che – deduce la ricorrente – il giudice V. era, al contempo, rappresentante della Regione, ovvero della controparte, nella Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, sedendo, peraltro, nel Consiglio di giustizia amministrativa su designazione del Presidente della Regione Siciliana;

che la ricorrente sostiene che il cumulo, in capo alla stessa persona fisica, delle funzioni normative e di quelle giurisdizionali contrasterebbe con la terzietà e l’imparzialità e, quindi, con l’indipendenza prescritte dall’ordinamento per l’esercizio della giurisdizione;

che la ricorrente chiede sollevarsi il seguente quesito pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: “se l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea osti a una disciplina nazionale che consente a un componente di una giurisdizione amministrativa di far parte di organi o istituzioni che contribuiscono all’adozione di atti normativi che poi tale giurisdizione possa essere chiamata a interpretare e applicare”;

che, in subordine, la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, art. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), e del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 8, nella parte in cui consentono ai giudici del Consiglio di giustizia amministrativa di far parte di organi che sono titolari di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, per contrasto con il principio supremo di separazione dei poteri e con l’art. 24 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 108 Cost., comma 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali;

che l’Assessorato regionale ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso;

che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che la ricorrente ha depositato in prossimità dell’adunanza camerale una memoria illustrativa, con la quale ha, tra l’altro, formulato istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, data la particolare rilevanza e novità della questione di diritto sollevata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso pone la questione se integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., la deduzione con cui si lamenti il difetto di terzietà-imparzialità del collegio giudicante del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la sua illegittima composizione, in ragione del cumulo, in capo al giudice estensore della sentenza impugnata, di funzioni giurisdizionali e di funzioni (nel ricorso prospettate come) normative, derivanti dall’essere egli componente della Commissione paritetica di cui all’art. 43 dello statuto della Regione Siciliana, chiamata a determinare le norme relative all’attuazione dello statuto stesso;

che, data la particolare rilevanza di tale questione di diritto, il Collegio ritiene opportuno il rinvio all’udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. 3, 1 agosto 2017, n. 19115).

P.Q.M.

rinvia il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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