Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3369 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3369 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 14/01/14

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Emiliano Balla, nato in Albania il 22 dicembre 1986,

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att.

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domiciliato per la presente pratica presso lo

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l’avv. Enrico Polliniídi Bergam 2,

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ricorrente avverso il provvedimento del Giudice di pace di Bergamo
emesso alla udienza del 26 marzo 2013 nel procedimento
n. 948/13;

Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:

l. Il Giudice di pace di Bergamo ha confermato il
provvedimento di espulsione del Prefetto di

)36

Data pubblicazione: 13/02/2014

Bergamo nei confronti del cittadino albanese
Emiliano Balla riscontrando che il provvedimento
di espulsione era stato emesso in relazione alla
condanna ottenuta in Svizzera dal Balla per reati
integrati dalla detenzione e spaccio di
stupefacenti che costituiscono minaccia per

2 dell’Accordo di Schengen e motivo ostativo
all’ingresso e alla permanenza nel territorio
nazionale dello straniero secondo il disposto
dell’art. 13 quarto comma lett. f) del D.L. n.
286/1998.
2. Propone ricorso per cassazione Emiliano Balla
deducendo

violazione

della

2008/115/CEE che limita i

casi

direttiva

n.

di deroga al

principio della partenza volontaria,

quale

modalità generale di attuazione delle decisioni di
rimpatrio, ai soli casi in cui ricorra rischio di
fuga, rigetto per manifesta infondatezza o
infondatezza della domanda di soggiorno, pericolo
per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la
sicurezza nazionale e rileva a tal fine che la
Questura di Bergamo non ha ancora provveduto sulla
sua domanda di soggiorno del 20 giugno 2010.

Ritenuto che
3. il ricorso è inammissibile per essere stato
redatto e sottoscritto personalmente dal Balla
senza alcuna indicazione del soggetto nei cui

2

l’ordine pubblico secondo il disposto dell’art. 96

confronti è rivolto e conseguentemente non
notificato ad alcun contraddittore.
4. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per la

La Corte condivide pienamente tale relazione e
pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del
giudizio di cassazione.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13
comma l quater D.P.R. n. 115/2002 per il riconoscimento
dell’ulteriore importo del contributo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in 1.200 euro di cui 200 per
esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 la Corte dà atto che non sussistono i
presupposti per il riconoscimento dell’ulteriore
importo del contributo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
14 gennaio 2014.

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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