Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3369 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20666-2018 proposto da:
BANCA IFIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore
Direttore Generale Dott. S.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO GALIENA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LEOPOLDO CONTI;
– ricorrente –
contro
PASTA ZARA SPA in CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato
B.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO
SARTORATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1149/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Banca Ifis S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1149 del 2017 che, rigettando il suo appello, ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Venezia ha condannato Pasta Zara Spa, debitore ceduto, a pagare la somma di Euro 235.326,98 in favore di Ifitalia spa, anzichè nei confronti di Banca Ifis, rigettando le domande da quest’ultima proposte nei confronti della società Pasta Zara Spa.
Il Giudice, pur dando atto dell’intervenuta doppia cessione degli stessi crediti vantati nei confronti del ceduto Pasta Zara spa, dapprima in favore di Ifitalia Spa e successivamente in favore di Banca Ifis, e dell’impegno assunto da Pasta Zara nei confronti di Banca Ifis in data 17/9/2002 volto a garantire la sola regolarità delle forniture sottostanti e la propria obbligazione di pagare alla cessionaria Ifis senza sollevare eccezioni sulla esigibilità del credito, ha ritenuto mancare in atti la prova della conoscenza, da parte di Pasta Zara spa, della doppia cessione, tanto che la stessa, nel momento in cui ebbe contezza che i crediti erano stati ceduti due volte, ne diede immediata notizia ai due factors sospendendo l’adempimento in attesa di conoscere quale fosse l’effettivo creditore.
Avverso la sentenza Banca Ifis Spa ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo. Resiste Pasta Zara Spa in concordato preventivo con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso censura l’impugnata sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e, cioè la prova della conoscenza in capo a Pasta Zara SpA dell’avvenuta cessione del credito ad Ifitalia al momento in cui ha riconosciuto il credito nei confronti di Banca Ifis. A fronte di un riconoscimento giudiziale coperto da giudicato circa l’intervenuta cessione dei crediti vantati nei confronti di Pasta Zara Spa da parte della Società Generale Granaria dapprima ad Ifitalia e successivamente a Banca Ifis, la ricorrente assume che, erroneamente, il Giudice d’Appello abbia ritenuto assente la responsabilità extracontrattuale di Pasta Zara Spa per aver taciuto la notizia della precedente cessione dei crediti ad Ifitalia e per aver ritenuto assente uno specifico obbligo di collaborazione incombente sul debitore ceduto, essendo la cessione rispetto al terzo res inter alios acta.
Ad avviso della ricorrente vi era piena prova documentale della circostanza che Pasta Zara SpA, all’epoca della seconda cessione e fin dal 4/6/2001, quando fece il riconoscimento di debito nei confronti di Banca Ifis Spa, fosse pienamente a conoscenza della prima cessione ad Ifitalia e si fosse resa colpevolmente mendace nei confronti di Banca Ifis, ingenerando con il proprio comportamento il legittimo affidamento in capo alla medesima circa il buon esito dell’operazione di finanziamento posta in essere con la fornitrice.
1.1 Il ricorso è inammissibile perchè il Giudice d’Appello con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, ha ritenuto non esservi prova della conoscenza da parte di Pasta Zara SpA della già intervenuta cessione del credito ad Ifitalia. A ben considerare, la ricorrente non censura l’omessa valutazione di un fatto storico, ma la valutazione delle prove svolta dal Giudice di merito e sollecita una nuova valutazione delle medesime, apprezzamento estraneo al giudizio di legittimità.
2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore della resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020