Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3369 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 3369 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 12/02/2018

SENTENZA

sul ricorso 8180-2016 proposto da:
SEAM S.R.L. – SOCIETA’ ENERGETICA ALPI DEL MARE – in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato ILARIA
CONTE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CRISTINA CLERICO e CLAUDIO DEMARIA;

- ricorrente contro
PROVINCIA DI IMPERIA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso
lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e

REMNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOSO CARETTA – DLA PIPER
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GERMANA CASSAO,
– controricorrenti nonchè contro
REGIONE LIGURIA, COMUNE DI MOLINI DI TRIORA, COMUNE DI
TRIORA;

intimati

avverso la sentenza n. 296/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ernesto Conte per delega dell’avvocato Ilaria Conte,
Gabriele Pafundi e Germana Cassar.

FATTI DI CAUSA
1.11 Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ha respinto il ricorso
della s.r.l. Seam (Società Energetica Alpi del Mare) volto a richiedere
l’annullamento del provvedimento di “Autorizzazione ai sensi dell’art.

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difende;

12 d.lgs n. 387 del 2003 e dell’art. 29 della legge regionale n. 16 del
2008, per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul
torrente Capriolo — loc. Colombara Comuni di Molini di Triora e Triora”
in favore della s.r.l. Remna; del provvedimento con il quale la
domanda di concessione e derivazione d’acqua ad uso produzione

all’istruttoria ed è stata ritenuta non concorrente con quella proposta
dalla s.r.I Remna, in quanto non integrante un interesse pubblico
speciale e prevalente idoneo a giustificarne l’ammissione in
concorrenza; la dichiarazione d’improcedibilità della richiesta di
autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per
la produzione di energia idroelettrica da realizzarsi nelle aree sopra
indicate.
2.A sostegno della decisione il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche ha affermato:
2.1 in ordine alla dedotta illegittimità dell’autorizzazione unica prima
della conclusione del procedimento di concessione di derivazione
d’acqua, i due provvedimenti sono tra di loro autonomi, indipendenti
e finalizzati alla tutela d’interessi pubblici di natura diversa.
L’autorizzazione unica mira a concentrare in un unico provvedimento
tutti gli atti di tipo autorizzativo per l’esercizio d’impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; la
concessione ha invece la diversa finalità di garantire la migliore e più
razionale utilizzazione di quel particolare bene che è l’acqua pubblica,
valutando comparativamente le richieste presentate. Tra i due
provvedimenti c’è un nesso di strumentalità logica e funzionale ma
non un vincolo di presupposizione cronologica necessaria, nel senso
che l’avvio e la conclusione del procedimento teso al rilascio
dell’autorizzazione non è condizionato al previo rilascio della

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energia idroelettrica della società ricorrente non è stata ammessa

concessione di derivazione, quest’ultima costituendo una condizione
di efficacia ma non di validità del’autorizzazione unica. Non rileva al
riguardo che l’autorizzazione unica comporti la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione
della infrastruttura idroelettrica in quanto per la realizzazione di

(tre anni) espressamente prorogabili, del tutto idonei ad evitare che
possa verificarsi l’evenienza prospettata dalla parte ricorrente ovvero
l’inutilità della loro esecuzione in caso di mancato rilascio della
concessione.
2.2 in ordine al secondo motivo, relativo alla illegittima mancata
ammissione in concorrenza della società ricorrente, ai sensi dell’art.
10 del r.d. n. 1775 del 1933 si può presentare una nuova domanda
incompatibile con le preesistenti fuori termine solo se soddisfi uno
speciale e prevalente motivo d’interesse pubblico riconosciuto dal
Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore. Ove sia
accolta tale istanza si sospende la decisione sulle altre fino al
completamento dell’istruttoria. Nella specie tale valutazione che
costituisce manifestazione propria della discrezionalità amministrativa
di cui è titolare, nel caso di specie, l’amministrazione pubblica e che è
insindacabile in sede di legittimità, è stata esercitata con
provvedimento motivato succintamente ma pienamente legittimo
contro il quale sono state opposte valutazioni soggettive e di stretto
merito. L’esame di questa specifica istanza non doveva avere ad
oggetto la valutazione comparativa con quella presentata da Remna
ma soltanto la verifica del requisito sopra indicato del superiore
interesse pubblico. Ne consegue la legittimità della tardività
dell’istanza.
3.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la SEAM.
Hanno resistito la provincia di Imperia e la s.r.l. Remna. Entrambe le
parti hanno depositato memoria.

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questi lavori sono previsti termini di inizio (un anno) e di conclusione

RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo viene dedotta la violazione del’art. 12 del d.lgs
n. 387 del 2003 per non essere stata riconosciuta la pregiudizialità
logica e cronologica della concessione di derivazione d’acqua
rispetto alla autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto

dall’elaborazione giurisprudenziale del T.S.A.P.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 10 del r.d.
n. 1775 del 1933 nonchè degli art. 1 e 3 della I. 241 del 1990 in
relazione alla radicale carenza di motivazione del provvedimento
amministrativo con il quale è stata respinta la domanda di
ammissione in concorrenza eccezionale dell’istanza di concessione
di derivazione di acqua pubblica per esclusione del requisito dello
speciale e prevalente motivo d’interesse pubblico.
La

parte

controricorrente

ha,

preliminarmente,

eccepito

l’inammissibilità del ricorso della s.r.l. Seam in quanto ritenuta
priva della legittimazione a formulare la domanda di autorizzazione
d’impianto idroelettrico senza la preventiva aggiudicazione
mediante gara pubblica del suolo sul quale erigerlo.
Il Collegio ritiene di dover esaminare, secondo un criterio di
priorità logica, il secondo motivo di ricorso.
La parte controricorrente ha rilevato l’inammissibilità della censura
in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Al riguardo ha osservato che nel giudizio di merito era stata
censurata la carenza d’istruttoria ex art. 10 del r.d. n. 1775 del
1933 per non aver dato atto della valutazione comparativa delle
istanze di concessione e del merito delle scelte discrezionali della

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idroelettrico, derivante invece dall’impianto legislativo e

Provincia ma non vi era stata una censura relativa alla mancanza
assoluta di motivazione del provvedimento amministrativo. A
sostegno dell’eccezione a pag.15 e 16 del controricorso vengono
riprodotte le censure inerenti il profilo esaminato svolte davanti al
T.S.A. P.

contrapposto alla dedotta novità della censura la riproduzione di
una parte della memoria conclusionale del giudizio di merito (pag.
29) nella quale si rileva la contestazione della congruità e logicità
della motivazione del provvedimento impugnato oltre che del suo
carattere tautologico e sintetico ma non se ne lamenta una
mancanza assoluta come riportato in ricorso.
L’eccezione d’inammissibilità è infondata dal momento che non
può escludersi, alla luce della riproduzione della censura così come
risultante dagli atti difensivi di parte ricorrente, che, quanto meno
in astratto, il tema d’indagine relativo all’effettività della
motivazione del provvedimento amministrativo sia stata posta.
Essa, tuttavia, deve essere rigettata in quanto il T.S.A.P., con
accertamento di fatto insindacabile, dà atto che il provvedimento
non risulta privo di motivazione e nel merito ne esclude il
contenuto tautologico od apodittico, rilevandone la coerenza e la
sinteticità.
Questa valutazione viene contrastata nel ricorso non sotto il profilo
della congruità della motivazione ma dell’errata valutazione delle
ragioni d’interesse pubblico che avrebbero dovuto indurre
all’esame della domanda tardiva.
Questo profilo di censura, tuttavia, involge un’indagine relativa alla
valutazione

del

merito

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dell’esercizio

della

discrezionalità

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Al riguardo la parte ricorrente nella propria memoria ha

amministrativa non consentito in sede di giudizio di legittimità. Nei
limiti del legittimo esercizio del vaglio giurisdizionale l’esame
condotto dal T.S.A.P. risulta completo ed esauriente in ordine alla
giustificazione della valutazione dei requisiti per l’ammissibilità
della domanda tardiva.

motivazione coerente ancorché sintetica.
Il rigetto del secondo motivo assorbe l’esame del primo dal
momento che la domanda di concessione di derivazione d’acqua
formulata dalla parte ricorrente è stata proposta successivamente
a quella della s.r.l. Remna.
Quest’ultima ha proposto la domanda di concessione per il rilascio
di derivazione idrica ad uso idroelettrico il 23 settembre 2011
mentre il 5 ottobre 2012 ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione
unica per il progetto denominato “impianto idroelettrico del
torrente Capriolo”.
La società ricorrente ha proposto entrambe le domande soltanto in
data 5 dicembre 2013. Ne consegue che la definitività del mancato
riconoscimento dei requisiti posti a base dell’ammissibilità della
domanda tardiva esclude l’autonoma rilevanza della censura
riportata nel primo motivo di ricorso.
Il rilievo assorbente del rigetto del secondo motivo rende, infine,
superfluo, l’esame della preliminare eccezione d’inammissibilità del
ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del
presente giudizio nei confronti delle due parti.

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Infine, come già osservato, il provvedimento non risulta carente di

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio da liquidarsi in E 5000 per compensi ed
E 200 per esborsi in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 e successive
modificazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.
Il presidente
(D . Renat5 Rordo

Il giudice est.
s,s,p Maria

Sussistono le condizioni di legge per l’applicazione dell’art. 13

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