Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3369 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EUROPA 93 di BARBAROSSA REMO e C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sebino n. 32,

presso lo studio dell’avv. Di Gravio Cesidio, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CREDITO FONDIARIO ED INDUSTRIALE – FONSPA s.p.a., in persona del

legale rappresentante, domiciliato in L’Aquila, Viale Crispi n. 15,

presso lo studio dell’avv. Ascenzo Lucantonio;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 1083/04 in

data 23 novembre 2004, pubblicata il 23 dicembre 2004.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. SGROI Carmelo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7 settembre 1999 la società Europa 93 di Barbarossa Remo & C. s.a.s. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto con il quale il Credito Fondiario e Industriale – Fonspa – Istituto per i finanziamenti a lungo e medio termine s.p.a., con sede in (OMISSIS), le aveva intimato, quale assuntrice dei debiti della CO.BAS, il pagamento della somma di L. 97,225.983, deducendo:

1) l’inammissibilità, improcedibilità e nullità dell’atto di precetto per mancanza di titolo esecutivo (stante che il Credito Fondiario e Industriale, dopo che essa società Europa 93 aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare della CO.BAS, avendo successivamente all’omologa del concordato fallimentare assunto i debiti della detta società, non aveva riassunto il giudizio precedentemente intrapreso, sicchè non era mai intervenuta sentenza passata in giudicato); 2) l’inesistenza del credito (stante che la somma richiesta non era affatto dovuta, nè la voce relativa agli interessi e neppure il rischio di cambio a debito); 3) l’illegittimità del calcolo degli interessi per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale.

L’Istituto di credito chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza del 2 luglio 2002 il Tribunale di Avezzano rigettava l’opposizione per i seguenti motivi: a) il contratto di mutuo redatto per rogito notarile era titolo idoneo – ai sensi dell’art. 474 c.p.c., commi 1 e 2, n. 3 all’esperimento dell’azione esecutiva (relativamente e limitatamente alle somme di denaro in esso contenute); b) l’asserita violazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di anatocismo non poteva avere alcuna attinenza al negozio di mutuo fondiario (cui il precetto si riferiva), riguardando tale materia il contratto di conto corrente, estraneo all’oggetto della presente controversia.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 23 dicembre 2004 rigettava l’appello proposto dall’opponente, che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione la soc. Europa 93 s.a.s. con tre motivi.

L’intimata FONSPA non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’345 c.p.c. poichè la Corte d’Appello aveva rigettato la doglianza relativa alla mancata produzione, nel corso del giudizio di primo grado, del contratto di mutuo per il quale è causa.

La sentenza impugnata ha ritenuto l’inammissibilità della questione sollevata dalla ricorrente sia perchè si trattava di deduzione non formulata nel giudizio di primo grado e quindi proposta in violazione dell’art. 345 c.p.c., sia perchè essa configura una opposizione agli atti esecutivi e quindi è soggetta a termini e preclusioni stabiliti dalla legge; la ricorrente, dal canto suo, si limita a proporre nuovamente la doglianza, senza prospettare alcuna diversa soluzione, che valga a superare la decisione alla quale è pervenuto il giudice del merito.

Il motivo risulta quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge (L. n. 24 del 2001) e il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Corte d’Appello aveva disatteso le eccezioni formulate in relazione alla configurabilità di una violazione delle norme antiusura.

Il motivo è generico e quindi inammissibile, in quanto privo di ogni attinenza con le motivazioni già trattate dai giudici del merito in ordine alla assenza di ogni indicazione sul tasso di interesse applicato nel caso di specie e sul periodo in cui la violazione della norma avrebbe avuto luogo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine alla legittimazione attiva del Credito Fondiario ed Industriale – FONSPA. Il motivo richiama le eccezioni sollevate dalla stessa ricorrente nelle precedenti fasi del giudizio, senza precisare quali fossero, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in se tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quali fossero le eccezioni sollevate da Europa 93 s.a.s. in relazione alla legittimazione attiva dell’istituto mutuante, alle quali non sarebbe stata data adeguata risposta.

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese poichè l’intimato Credito Fondiario e Industriale – FONSPA s.p.a. non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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