Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3369 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6209-2019 proposto da:

ALTO ADIGE TV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio

dell’avvocato MARIA FERRANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LORENZO ECCHER;

– ricorrente –

contro

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3621/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo notificato dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani “(OMISSIS)” (d’ora in poi INPGI) alla Società Alto Adige TV s.r.l. relativo a contributi previdenziali non pagati e sanzioni civili, come da verbale di accertamento n. 4025/2012;

la Corte territoriale ha accertato che la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza in data 17 aprile 2016 e che, dovendo il termine di 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo fissato dall’art. 641 c.p.c., decorrere dal 27 aprile 2016 (considerandosi la notifica perfezionata dopo 10 giorni dalla data di recapito della lettera raccomandata di invito al destinatario a ritirare l’atto presso l’ufficio postale – L. n. 890 del 1982, art. 8, in tema di notificazioni), il ricorso in opposizione, depositato in data 6 giugno 2016 era tardivo, essendo a tale data l’opponente già decaduto dal diritto di opporsi;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Società Alto Adige TV s.r.l. sulla base di due motivi;

l’INPGI ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 641 c.p.c.: il perfezionamento della notifica dell’atto avviene alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario”;

rileva che essendo stato impossibile consegnare l’atto a mano per temporanea assenza del destinatario, la decorrenza dei termini avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alla data del ritiro del plico presso l’ufficio postale e non a quella della scadenza del termine per compiuta giacenza;

col secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione art. 96 c.p.c.”; si duole della motivazione della condanna alle spese per lite temeraria sancita nel provvedimento impugnato, affermando che l’applicazione della norma richiamata in epigrafe necessita della coscienza dell’infondatezza della domanda e delle tesi sostenute requisiti che, nel caso in esame, non ricorrono;

in prossimità dell’adunanza camerale, e nei termini di legge, è sopraggiunto atto di rinuncia al giudizio da parte dell’odierna ricorrente, costituita in persona del suo legale rappresentante, e regolarmente notificato al controricorrente, con cui si comunica che la Società Alto Adige Tv s.r.l. ha aderito al condono previdenziale e che si accolla le spese di lite;

alla rinuncia è seguito, sempre nei termini di legge, atto di accettazione da parte dell’INPGI, con cui l’Istituto si associa in toto alla richiesta della ricorrente;

pertanto il giudizio va dichiarato estinto, senza provvedere sulle spese, considerata l’accettazione dell’atto di rinuncia da parte dell’INPGI;

in ragione dell’estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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