Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33688 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/12/2019), n.33688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24342-2018 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
V.S., D.A.A., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
IASONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.2.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande proposte dall’ing. D.A.A. e dall’arch. V.S. volte alla declaratoria dell’insussistenza del loro obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale essi erano iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;
che D.A.A. e V.S. hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che le parti controricorrenti hanno depositato memoria con istanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111/2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
che il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispiratoa la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite);
che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite;
che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019