Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33687 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. un., 31/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 31/12/2018), n.33687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16999-2017 proposto da:

ITALCEMENTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO FABIO e MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 21/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Presidente ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

l’affermazione della giurisdizione del giudice tributario.

uditi gli avvocati Massimo Basilavecchia, Massimo Fabio ed Emma

Damiani per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con istanza del 29/12/2011, la soc. Italcementi chiedeva inutilmente al fisco il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica pagata da dicembre 2009 ad ottobre 2010, adducendo la sua incompatibilità con l’art. 1, p.2, Direttiva U.E. 16/12/2008, n. 118. Pertanto, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza del 25/02/2016, rigettava il ricorso. Il primo giudice rilevava che si doveva distinguere il soggetto passivo dell’accisa, ovverosia il contribuente di diritto quale fornitore dell’energia elettrica, dal contribuente “percosso”, ovverosia la soc. Italcementi quale utente destinatario dell’energia elettrica. Sicchè l’eventuale azione verso il fisco per il rimborso dell’accisa illegittimamente riscossa poteva essere intrapresa solo dal soggetto passivo dell’imposta, giammai e dall’utente finale sul quale il tributo era stato riversato.

2. Per la riforma di tale decisione la soc. Italcementi proponeva gravame, che era disatteso dalla C.T.R. del Veneto con sentenza del 21/12/2017 che, pur riformando la decisione di prime cure, “dichiara(va) la propria carenza di giurisdizione”. Il giudice d’appello osservava che il momento di esigibilità dell’accisa era costituito dalla immissione al consumo. Il che consentiva d’individuare subito nel fornitore il soggetto passivo dell’imposta, anche se questa era poi riversata a carico del consumatore finale. Sicchè, coesistendo due rapporti giuridici l’uno tra il fisco e fornitore e l’altro tra fornitore e utente, il primo, di natura fiscale, era devoluto al giudice tributario, mentre l’altro, di natura contrattuale, era devoluto al giudice civile.

3. Per la cassazione di tale decisione la soc. Italcementi proponeva ricorso affidato a unico motivo che, ribadendo la giurisdizione del giudice tributario, denunciava la violazione degli artt. 19 e 21 proc. trib.. L’avvocatura erariale resisteva con controricorso; la soc. Italcementi ha replicato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

1.1 Stabilisce il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), nel testo vigente ratione temporis, che “per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione” (art. 2, comma 1) e che “è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta” (comma 4).

1.2 Specifica che obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 52).

1.3 Prescrive che “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3) e che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56).

1.4 Chiarisce che “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, che il rimborso “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” e che “qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”(art. 14).

1.5 Schema analogo è seguito per il versamento delle imposte addizionali – a mente del D.L. 8 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 3, (nel testo vigente ratione temporis) – secondo cui le addizionali sono dovute dai soggetti obbligati di cui all’art. 53 T.U.A. (società fornitrici), al momento della fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali, e che “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica”.

1.6 Inoltre la L. 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 2 dell’art. 29 (nel testo in vigore dal 04/03/2007), stabilisce: “I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.

2. Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che, il primo soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso il fisco per il pagamento dell’accisa. Indi, egli può ribaltarne l’onere rivalendosi nei confronti dell’utente secondo la caratterizzazione tipologica delle accise; il che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (Cass., 12/03/2013, n. 9567 e 06/08/2014, n. 17627). Per costoro, in sostanza, l’accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell’IVA (Cass., 03/10/2018, n. 24015).

2.1 Ne deriva la coesistenza del rapporto fiscale tra erario e fornitore, devoluto alla giurisdizione tributaria, e del rapporto civilistico tra fornitore e utente, devoluto alla giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. U., 01/02/2016, n. 1837 e n. 1838; conf. Corte giustizia, 20/10/2011, Danfoss).

2.2 Nella specie, però, quella avanzata dalla soc. Italcementi è una domanda di restituzione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica che sarebbe stata ottenuta dal fisco (e ribaltata in via di rivalsa sull’utente), in base a norme ritenute incompatibili con l’art. 1, p.2, Direttiva U.E. 16/12/2008, n. 118. Dunque, la violazione del diritto dell’U.E. non è addebitata dall’utente al fornitore dell’energia elettrica, ma direttamente al fisco. Il che comporta l’insorgenza di una questione di merito e non di una questione di giurisdizione. Questa, infatti, dipende da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (Cass. Sez. U., 27/04/2018, n. 10265). Nella specie entrambi sono calibrati, nel ricorso introiduttivo, sulla tutela impugnatoria avverso il diniego da parte del fisco della richiesta di restituzione avanzata dal privato, come atto tipizzato dagli artt. 19 e 21 proc. trib..

2.3 L’errore nel quale è incorsa la C.T.R. si è risolto, dunque, nel sovrapporre e nel confondere gli aspetti processuali tipici della questione di giurisdizione (correlati unicamente all’astratta riconducibilità della situazione dedotta in giudizio a materia di giurisdizione tributaria), con quelli propriamente di merito (circa la sussistenza o meno del diritto alla restituzione azionato verso il fisco). Si tratta, infatti, di una linea di confine che risulta da tempo tracciata dalle sezioni unite, a seguito del superamento del risalente orientamento secondo cui l’eventuale mancanza in astratto di una tutela apprestata dall’ordinamento alla pretesa dedotta in giudizio doveva ritenersi inerente alla giurisdizione sotto il profilo del difetto della stessa (Cass. Sez. U., 20/03/1985, n. 2033 e 01/07/1981, n. 4256). Dagli anni ‘90, invece, non si dubita più che la questione della configurabilità o meno di un rapporto giuridico meritevole di tutela, attiene al fondamento di merito della domanda, giammai alla giurisdizione (Cass. Sez. U., 02/06/1992, n. 6667 e 14/01/1992, n. 367; conf. Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946, p.5).

3. Tirando conclusivamente le fila del discorso sin qui condotto, deve essere accolto il ricorso, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; dichiara la giurisdizione del giudice tributario; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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