Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33684 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. un., 31/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 31/12/2018), n.33684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18786-2018 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 07/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Ferruccio Auletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il dott. D.C.M., Procuratore della Repubblica di Treviso, dall’incolpazione, di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. c), di non essersi astenuto in un procedimento penale trattato dal suo ufficio, iniziato a seguito di un esposto presentato, in data 15 dicembre 2014, da un ex magistrato che aveva denunciato l’esistenza di una campagna di stampa denigratoria in danno di Veneto Banca, di cui era socio, e sollecitato indagini su ipotizzati comportamenti pregiudizievoli posti in essere da ignoti per favorire gli interessi finanziari della Banca Popolare di Vicenza. L’obbligo di astensione, secondo l’addebito, era rapportato agli interessi economici e di relazione derivanti da fatto che il coniuge del dott. D.C., avv. G.I., aveva ricevuto, in data (OMISSIS), un incarico professionale retribuito quale legale di fiducia della Veneto Banca e ciononostante, in data (OMISSIS), il dott. D.C. aveva iscritto il procedimento nel modello 45 (con il n. 1592/14), aveva delegato le indagini al comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Venezia e, in data 2 ottobre 2015, aveva rimesso il fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La sentenza impugnata ha osservato che, all’epoca cui si riferiscono i fatti contestati, non era ancora apprezzabile la sussistenza di interessi economici in capo all’avv. G.I., tali da imporre l’astensione del dott. D.C., poichè la professionista aveva iniziato ad eseguire il mandato professionale, iniziando a curare i primi procedimenti di recupero crediti per conto della Veneto Banca, nell’anno 2015, cioè dopo la ricezione dell’esposto nel dicembre 2014 e il conferimento del mandato investigativo alla polizia tributaria; inoltre, neppure si poteva dare rilievo alla mera vigenza della convenzione già al momento della presentazione dell’esposto, essendo il procedimento stato correttamente iscritto nel modello 45, riguardando notizie del tutto prive di rilievo penale, e poi archiviato de plano dalla Procura della Repubblica di Roma.

Avverso questa sentenza il Procuratore Generale presso questa Corte ha proposto ricorso per cassazione; il dott. D.C. ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il PG ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. c) e art. 323 c.p., avendo la sentenza impugnata, per escludere la sussistenza dell’obbligo di astensione, argomentato che, al momento della presentazione dell’esposto nel dicembre 2014, il coniuge del dott. D.C. aveva solo stipulato la convenzione per l’attività di recupero crediti per conto della Veneto Banca ma non aveva ancora ricevuto incarichi professionali, senza però considerare la circostanza che egli si era spogliato del procedimento solo il 2 ottobre 2015, quindi successivamente all’affidamento del primo incarico di recupero crediti; inoltre, la stipula della convenzione creava di per sè un vincolo giuridico tra le parti, indipendentemente dall’efficacia differita dello svolgimento dell’attività professionale con l’affidamento dei singoli incarichi di recupero crediti, e una situazione di interesse del congiunto tale da fare insorgere l’obbligo di astensione per l’incolpato, anche tenendo conto della verosimile preesistenza di relazioni fiduciarie rilevanti agli effetti del reato di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 c.p..

Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza delle Sezioni Unite è acquisito il principio secondo cui il magistrato del P.M. ha l’obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacchè l’art. 52 c.p.p., che ne prevede la “facoltà” di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell’art. 323 c.p., ove la ricorrenza di “un interesse proprio o di un prossimo congiunto” è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d’imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo equiparare il trattamento del magistrato del P.M. – il cui statuto costituzionale partecipa dell’indipendenza del giudice – al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell’art. 36 c.p.p. (Cass. S.U. n. 21853 del 2012, richiamata da S.U. n. 9155 del 2018). La nozione di “interesse” nel procedimento si configura nelle situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la condotta del magistrato del P.M. possa essere ispirata a fini diversi da quelli istituzionali (Cass. S.U. n. 24758 del 2009), non essendo sufficiente il compimento di atti scorretti o contrari alla legge, ma occorrendo, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare, che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve godere il magistrato, ovvero a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, in ragione del discredito che il comportamento del magistrato, anche all’infuori di ogni illecita preordinazione, possa produrre sull’esercizio dell’attività giudiziaria (Cass. S.U. n. 16626 del 2007). L’accertamento delle suddette condizioni compete alla Sezione disciplinare del CSM ed è incensurabile in sede di legittimità se la decisione sia immune da vizi logico-giuridici.

Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e logica, ha ritenuto che la condotta del dott. D.C. non abbia inciso negativamente sulla sua immagine e sul prestigio dell’ordine giudiziario, non essendo stata ispirata a fini diversi da quelli istituzionali.

In particolare, ricevuto l’esposto il 15 dicembre 2014, egli aveva compiuto le attività doverosamente imposte dal suo ufficio, tempestivamente e (anche secondo il PG ricorrente) correttamente iscrivendo il procedimento nel modello 45 e delegando le indagini alla polizia giudiziaria che il 15 settembre 2015 gli aveva riferito; quindi, il 2 ottobre 2015 aveva trasmesso per competenza il fascicolo alla Procura della Repubblica di Roma, la quale aveva disposto l’archiviazione con la motivazione che si trattava “di esposto del tutto generico e riportante fatti del tutto ipotetici e, comunque, irrilevanti penalmente”, valutazione questa corrispondente a quella resa dal Gip del Tribunale di Trento che aveva escluso la rilevanza penalistica dell’omessa astensione del dott. D.C., rilevando che la sua condotta era stata “conforme a legge e non ispirata a favores o odia verso o contro taluno dei soggetti coinvolti nella indagine”.

In questo contesto fattuale, il motivo mira a contrapporre una diversa valutazione a quella plausibilmente e, quindi, incensurabilmente compiuta dal giudice disciplinare, il quale ha escluso la configurabilità di un “interesse” idoneo a generare il “sospetto di parzialità di chi lo compie” – che è a fondamento dell’obbligo di astensione del magistrato (Cass. S.U. n. 5942 del 2013) – per essersi il dott. D.C. spogliato del procedimento (il 2 ottobre 2015), sebbene il coniuge avesse già ricevuto il primo incarico attuativo della convenzione con la Veneto Banca, peraltro in data imprecisata dell’anno 2015.

Nè può giungersi a una diversa conclusione collegando l’evocato sospetto di parzialità alla mera vigenza della suddetta convenzione dal settembre 2014, in quanto costitutiva, in tesi, di un vincolo giuridico tra le parti, se non si vuole recepire una nozione astratta di “interesse proprio o di un prossimo congiunto” a fondamento dell’obbligo di astensione del magistrato del P.M..

Si trattava, come accertato dal giudice disciplinare, di una convenzione “aperta” che prevedeva l’assegnazione alla professionista di specifici incarichi per un tempo indeterminato e a discrezione della banca, senza la previsione di un numero minimo di mandati. La conseguenza che ne ha tratto la sentenza impugnata, secondo la quale, in sostanza, la mera vigenza della convenzione stipulata dal coniuge non era idonea ad ingenerare automaticamente il sospetto di parzialità del magistrato, è conforme a una interpretazione corretta della nozione di “interesse”, il quale, ai fini dell’obbligo di astensione, di cui agli artt. 36 e 52 c.p.p. e art. 323 c.p., dev’essere concreto e attuale, non astratto o meramente potenziale o virtuale.

Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, non essendo il dott. D.C. obbligato ad astenersi neppure nella fase del procedimento relativa all’iscrizione dell’esposto nel modello 45, nè è in discussione, come precisato anche nel ricorso, la correttezza della suddetta iscrizione.

In conclusione il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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