Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33681 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. un., 31/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 31/12/2018), n.33681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19912-2017 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA CANFURLONE DI FERRARI E C. S.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ESTER ERMONDI;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1374/2015 del TRIBUNALE di MANTOVA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO

FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino

la giurisdizione del giudice ordinario e dispongano la prosecuzione

del giudizio indicato in premessa dinanzi al Tribunale di Mantova.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi l’Azienda Agricola Confurlone di Ferrari e C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva al Tribunale di Mantova di dichiarare nulla, illegittima, annullabile e, in ogni caso, priva di effetti giuridici la cartella di pagamento, emessa da AGEA e notificatale per il tramite di Equitalia s.p.a., a titolo di debito “per prelievo latte” per le campagne lattifere 1995/96 e 1996/97.

2. Il Tribunale di Mantova, sull’eccezione, sollevata da AGEA, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perchè riservata in via esclusiva al giudice amministrativo, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

3.Azienda Agricola Canfurlone di Ferrari e C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, assumendo di avere interesse a definire la questione controversa afferente all’individuazione del giudice della materia litigiosa, ha, quindi, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la controversia verte sul diritto alla riscossione, come esercitato con la notificazione della cartella di pagamento, e non sulla legittimità del “prelievo quota latte”;

3.1.La ricorrente, all’uopo, premette che la controversia fa seguito all’iscrizione delle somme richieste nel Registro debitori, secondo il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), ai sensi della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, comma 2, cosicchè AGEA avrebbe già accertato i propri crediti, da considerarsi come debiti liquidi e esigibili verso l’Azienda, e che, quindi, legittimamente, si sarebbe opposta alla loro riscossione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., avanti al Giudice ordinario.

3.2. Deduce che la giurisdizione esclusiva del G.A., nella materia delle cd. “quote latte”, attualmente stabilita dall’art. 133, comma 1, lett. t) del C.P.A. era in vigore, in una formulazione letterale perfettamente identica già con il D.L. n. 63 del 2002, art.2 sexies e che entrambe le formulazioni stabiliscono l’attribuzione alla G.A. di tutte le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare. Afferma che la nozione di “applicazione”, presente in entrambe le norme, è stata già definita da questa Corte a Sezioni Unite (ordinanze nn. 25261 e 13987 del 2009) come comprensiva di tutti gli atti del procedimento di liquidazione dell’importo a titolo di prelievo dovuto dall’allevatore (o dall’acquirente), restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie nelle quali si abbia riguardo alla successiva fase della riscossione del prelievo, già liquidato.

3.3. Sostiene che, nel caso di specie, il giudizio avrebbe ad oggetto la riscossione, a mezzo della cartella esattoriale, del pagamento del prelievo supplementare da parte di Agea, per mezzo di Equitalia, non anche l’individuazione delle quote di produzione e la quantificazione del dovuto, sicchè il G.O. avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione; nè in questo caso ricorrerebbe il caso della conoscibilità da parte della Giustizia amministrativa dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva, dato che, ai sensi della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 e n. 35 del 2010), tale cognizione necessiterebbe di un necessario collegamento con l’esercizio del potere amministrativo.

4. AGEA resiste con controricorso rilevando che il termine “applicazione” contenuto nella norma di riferimento (art. 133, comma 1, lett. d c.p.a.) che devolve alla cognizione del giudice amministrativo “le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” ha un significato ampio, tale da ricomprendere non solo le controversie relative alla determinazione del prelievo, ma anche quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, esclusa soltanto la fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento. 5.Nelle conclusioni scritte, depositate ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ. il P.M. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell’A.G.O. e la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova.

6.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, adesiva alle conclusioni del P.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La soluzione della questione controversa, rimessa a questa Corte, attraverso il regolamento preventivo di giurisdizione e relativa all’individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle di pagamento (e alle intimazioni) notificate, per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di “prelievo supplementare per quote latte”, implica l’interpretazione della formula normativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a. che recita: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo..t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari…”.

2. In materia, questa Corte (Sez. U, ordinanza n.13897 del 2009) aveva già, in una precedente occasione, enunciato il seguente principio di diritto:” Anche nei giudizi promossi dopo l’entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2-sexies convertito in L. 25 giugno, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni a ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo”.

3. Va, allora, visto se tale principio possa regolare anche il caso di specie, ovvero cosa accada quando ricorra l’ipotesi dell’opposizione a cartelle di pagamento, caso che può estendersi anche all’impugnativa di eventuali atti ad esse successivi, quali le intimazioni di pagamento.

3.1. La tesi difensiva della controricorrente, per la quale al termine “applicazione” deve riconoscersi portata ampia, comprensiva della potestà di riscossione che si completa con la notificazione delle cartelle di pagamento per fermarsi solo innanzi al pignoramento, poggia sulla decisione del Consiglio di Stato (n. 2508 del 2016) che, richiamando Cass. S.U. ord. n. 13897/2009, ha statuito che le controversie di cui al citato art. 13 lett. t devono essere intese come quelle “direttamente inerenti al momento dell’applicazione (assegnazione, quantificazione, etc.) per cui in quest’ottica l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione delle cartelle esattoriali rientrano a pieno titolo nella fase di applicazione del “prelievo supplementare”, integrando il momento conclusivo dell’accertamento e della quantificazione del credito, sicchè non può affermarsi che la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento abbiano definito e esaurito la fase di applicazione del prelievo”.

3.2. Il P.G., richiamando tale giurisprudenza del Consiglio di Stato, ne ha, correttamente, escluso la conducenza (attenendo la questione posta dalla ricorrente ad un’opposizione a cartella esattoriale, non preceduta da pignoramento, per cui la giurisdizione sarebbe ipso iure del G.A.), ma anche la capacità dirimente, alla luce della sostanziale equiparazione, in punto di tutela, dei due rimedi di opposizione, per cui individuare il discrimen della giurisdizione nell’atto di pignoramento condurrebbe a rimettere alla volontà della parte (data la sovrapponibilità dei rimedi data dall’opposizione a precetto e opposizione a pignoramento) la determinazione della giurisdizione preferibile, attraverso la scelta di una opposizione immediata (contro la cartella o l’intimazione) ovvero successiva al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo, anzichè secondo l’oggetto dell’impugnazione.

3.3. E’, quindi, opportuno – come già rilevato da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 31370 del 5 dicembre 2018 (resa in fattispecie analoga alla presente)- che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t) venga interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, da questa Corte già espresso in altri settori dell’ordinamento, ma che è da intendersi come canone superiore da privilegiare ogni qualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale e del quale, del resto, è espressione la stessa “forma” della giurisdizione esclusiva del G.A.; ma ciò, pur sempre, conformemente alle indicazioni del Giudice delle leggi il quale ha stabilito, come è noto, che sia ben possibile affidare alla G.A., ambiti di “intreccio” tra diritti e interessi purchè ciò avvenga per materie particolari e non già per “blocchi” (Corte Cost., nn.204 del 2004, 191 del 2006, 140 del 2007) e non si sia in presenza di sole situazioni di diritto soggettivo, la cui cognizione è preclusa al G.A..

3.4.Sulla base di tali considerazioni, queste Corte a Sezioni Unite (ordinanza n.31370/2018 cit.) ha già espresso il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: “La previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (CPA) secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:… t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano – attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. – una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l’esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, ove – come nella specie – caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”.

3.5.In applicazione di tale condiviso principio, vanno, pertanto, esaminate le doglianze di merito svolte dalla ricorrente per accertare se abbia invocato, o meno, anche implicitamente, l’esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur.

3.6.Nel caso in esame, la odierna ricorrente ha chiesto accertamenti giudiziali attinenti: a) all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; b) alla nullità della notificazione per violazione delle norme procedurali e per mancanza della relazione di notificazione; c) alla nullità o illegittimità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo, per mancanza di requisiti essenziali e per mancata notificazione degli atti di accertamento presupposti, per mancata indicazione del responsabile dell’emissione e della notificazione o per difetto di sottoscrizione o difetto di motivazione; d) all’intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA o alla decadenza della pretesa; e) all’indebita richiesta, e iscrizione a ruolo, degli interessi per i prelievi supplementari imputati sino al periodo 2001/2002 e difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione; f) errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare e interessi, certezza e liquidità delle somme indicate.

3.7 L’ultima delle richieste (riguardante l’errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare e interessi), come già rilevato da queste Sezioni Unite con la citata ordinanza n. 31370/2018, comporta – attraverso una sostanziale domanda di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. – una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa, attraverso l’esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a posizione di interesse legittimo e, quindi, alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi, alla luce dei criteri sopra richiamati.

3.8. In conclusione, pertanto, il ricorso come proposto per l’affermazione della giurisdizione del G.O. deve essere respinto, difettando la giurisdizione dell’A.G.O., per essere la controversia devoluta al G.A. davanti al quale vanno rimesse le parti, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo davanti al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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