Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33680 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. III, 18/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 8182 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

L.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Paola Mai (C.F.: MAI PLA

67R51 L840W) e Maurizio Paganelli (C.F.: PGN MRZ 59M14 A662U);

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Società cooperativa a r.l.,

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.A. rappresentato e difeso, giusta procura allegata

al controricorso, dall’avvocato Paolo Garau (C.F.: GRA PLA 69P28

H501Q);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

nonchè

Z.E., (C.F.: (OMISSIS));

BR.At., (C.F.: (OMISSIS));

S.F., (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

1902/2017, pubblicata in data 8 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio 2)036

dell’8 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.L. ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto nel novembre 2003, nei confronti di Z.E. (conducente del veicolo che lo aveva investito mentre era alla giuda della sua bicicletta), di Br.At. (proprietario di detto veicolo) e della Società Cattolica di Assicurazione S.c.r.l. (assicuratrice della responsabilità civile del Br.). Nel corso del giudizio è intervenuta S.F., coniuge dell’attore, per chiedere il risarcimento dei danni subiti in proprio, in conseguenza dell’invalidità riportata dal L..

Il Tribunale di Bassano del Grappa ha accolto esclusivamente la domanda del L. e ha liquidato in suo favore l’importo di Euro 272.245,17, in aggiunta agli acconti già corrisposti dalla compagnia prima della decisione, oltre accessori.

La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato i convenuti a pagare al L. gli ulteriori importi di Euro 50.312,80, a titolo di danno non patrimoniale, e di Euro 29.895,83, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre accessori.

Ricorre il L., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione S.c.r.l., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (peraltro quella della controricorrente risulta depositata tardivamente, solo in data 1 ottobre 2019).

Diritto

MOTIVI

La Corte, in via del tutto pregiudiziale, rileva che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato.

Gli intimati Z.E. (conducente del veicolo coinvolto nell’incidente che ha causato i danni all’attore) e Br.At. (proprietario del medesimo veicolo) risultano infatti entrambi deceduti prima dell’inizio del giudizio di legittimità (lo stesso ricorrente ha allegato i rispettivi certificati di morte); di conseguenza, le notifiche del ricorso tentate nei loro confronti non hanno avuto (ovviamente) esito.

Ai sensi dell’art. 331 c.p.c., va dunque disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di detti intimati.

P.Q.M.

La Corte:

visto l’art. 331 c.p.c., dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi degli intimati Z.E. e Br.At., entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA