Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3368 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3368 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA

sui

ricorso iscritto al n. 8624 del R.G. anno 2013

Cdc 14.01.2014

proposto da:
Interporto Sud Europa s.p.a. domiciliata in ROMA,
presso l’avv.

via Lima 7

Pasquale Iannuccilli che la rappresenta e difende per
ricorrente

procura a margine del ricorso

contro
Razzano Vittorio — Razzano Maria — Razzano Rosa — Razzano
intimati

Teresa

avverso la sentenza n.

537 in data 16.02.2012 della Corte di Appello

di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella

c.d.c del

14.01.2014 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv.P.Iannuccilli.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
I signori Razzano, espropriati di un’area di mq. 3.029 ad opera della
soc. Interporto Sud Europa , hanno proposto nel 2007 opposizione alla
stima innanzi alla Corte di Napoli. La Corte, premesso che al procedimento non poteva applicarsi il dPR 327/2001 stante la adozione della
dichiarazione di p.u. il 25.5.2001, che

l’area dovevasi ritenere avente

natura edificatoria alla luce della variante 16.2.2001 apportata al vigente PRG ed inquadrante l’intera zona in z.o. D 15/1,

che le norme di at-

tuazione di detta z.o. per realizzare l’interporto Nola-Marcianise-Polo

Data pubblicazione: 13/02/2014

Q

Maddaloni erano quelle da applicare siccome intervenute prima
dell’esproprio e posto che esse avevano finalità di conformazione generale dell’intero territorio (o di zonizzazione),

che pertanto ne andava

esclusa la funzione di mera localizzazione, che su tali premesse andava
fatto capo alla CTU che aveva utilizzato la stessa stima dell’UTE afferente valori nell’area oscillanti tra 36 e 51 C/mq, che pertanto andava individuato il valore in C 40 a mq. Su tali premesse nella sentenza
16.2.2012 la Corte di Napoli ha riconosciuto dovuti C 121.160 per

Per la cassazione di tale sentenza la soc. I.S.E. ha proposto ricorso con
due motivi il 29.3.2013 al quale gli intimati non hanno opposto difese.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria di condivisione.
OSSERVA
Il primo motivo, articolato ampiamente alle pagine da 4 a 14 del ricorso, contesta che la natura dell’area fosse ricavabile solo dallo strumento urbanistico e deduce che dalla stessa disamina delle leggi alla base della realizzazione dell’Interporto emergesse che nelle aree sottoposte al vincolo non fosse possibile alcuna edificabilità privata: in sostanza
si assume che, la stretta finalità pubblica delle opere costruende avendo
improntato di sé l’intera variante, ne sarebbe discesa una sorta di localizzazione generale dell’area, incompatibile con la edificabilità.
Si osserva che la Corte di merito ha accertato che il PRG connotante
l’area come destinata a realizzazione del polo fosse stato sottoposto a
variante dal PRG approvante il nuovo strumento (PUP) e che questo avesse natura conformativa, con la conseguente irrilevanza della destinazione finale della zona de qua, interna al Piano, ad usi non edificatori. La
statuizione correlata a tal accertamento è esatta, sol che si rammenti il
principio posto da questa Corte (Cass.

16156 del 2013, 11276 del

2012, 10570 del 2003, 3146 e 13199 del 2006 e 19924 del 2007),
per il quale l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, prescinde
dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del
regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in
attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, è stato apposto il vincolo espropriativo.
In questo quadro è stato anche affermato (Cass.

23584 del

2010), che l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare , anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, impli-

l’indennità.

ca che, in virtù della variante introdotta (che in tale parte va considerato
strumento programmatorio e conformativo), comporta che la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità.
Ma se queste premesse sono incontestabilmente esatte va considerato, come sollecita il ricorso, se la destinazione impressa dalla variante e a tenore “conformativo” fosse nettamente e generalmente industriale, se si possa, cioè, predicare per l’area una vocazione di edificabilità generale essendo ferma la giurisprudenza di questa Corte che indi-

denziale, industriale e commerciale fruibile da soggetti privati

(Cass.

13253/2013 – 15090/2012 – 19938/2011 – 12862/2010). Esattamente opina ISE in ricorso che lo strumento de quo preveda in attuazione della legge 140/1990 che la realizzazione del polo sia in regime di
concessione e che la gestione sia del pari esclusivamente pubblica
(ad opera di un organismo di diritto pubblico) con la conseguenza di escludere alcuna ipotesi di edificabilità industriale privata e pertanto
la edificabilità stessa quale canone valutativo.
Va invero rammentato quanto statuito da S.U. 9940 del 2005 : gli
interporti – costituendo nel loro insieme una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti – soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; ne consegue che gli enti chiamati a gestire questo servizio pubblico, ricorrendo
gli altri requisiti previsti dall’art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(possesso della personalità giuridica e dominanza pubblica, riscontrabile
in relazione alla presenza di diversi indici), rientrano tra gli organismi di
diritto pubblico di cui alla citata disposizione legislativa.
Se dunque l’errore commesso è stato rettamente denunziato ed è
evidente, consegue che sarà compito del giudice del rinvio, cassata la
sentenza per l’esposta ragione, applicare non già parametri di VAM dichiarati incostituzionali ma il principio di diritto ripetutamente statuito
da questa Corte dopo la sentenza 181/2011 al fine di determinare il valore di mercato dell’area non edificabile (Cass. 11276 del 2012, 25718,
21386, 19938 del 2011).

Il secondo motivo resta ovviamente assor-

bito.
P.Q.M.
Accoglie il ricporso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Napoli in diversa composizione
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il

14.01.2014.

vidua la natura edificabile nella destinazione delle aree ad edilizia resi-

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