Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3368 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3103-2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO N 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA OSTILI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DI ROBBIO;

– ricorrente –

contro

LO.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3193/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P. ricorre, per saltum a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’appello, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3193/2016 con la quale è stata accolta la domanda subordinata della Lo. di revocatoria del contratto di cessione di un immobile, sito in (OMISSIS), trasferito dal L. al proprio nipote S., dal quale sarebbe derivata una mutatio in pejus delle ragioni creditorie della Lo.; ragioni che si sarebbero di lì a poco evidenziate a seguito dell’atto di separazione coniugale tra i coniugi L./ Lo. e della pronuncia, a carico del L., dell’obbligo di mantenimento delle figlie minori rimaste con la madre.

Il Giudice, con la sentenza impugnata, ha ritenuto pacifica la crisi matrimoniale già in atto tra il L. e la Lo., al momento dell’atto di disposizione patrimoniale, ha ritenuto che l’atto di trasferimento dell’immobile fosse avvenuto a titolo gratuito e con lo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori e che la pretesa compravendita sarebbe stata connotata da elementi sospetti quali, ad esempio, la prestazione al L. del corrispettivo di vendita dell’immobile in tempo ben anteriore al compimento dell’atto.

L’appello avverso la sentenza di primo grado è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis e ter c.p.c., sicchè il L. ricorre, per saltum, per la cassazione della sentenza del Tribunale con atto affidato a tre motivi. Lo.Gi. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 276 c.p.c. per omessa pronuncia, con riguardo all’art. 111 Cost. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Censura la sentenza perchè la stessa non avrebbe rispettato il principio di gradualità delle domande in base al quale il Giudice avrebbe dovuto esaminare per prima la domanda di simulazione del contratto di compravendita e, solo subordinatamente a quella, la domanda revocatoria.

1.1. Il motivo, inammissibile quanto alla censura motivazionale per violazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4 in presenza di una cd. doppia conforme, è infondato quanto alla pretesa violazione di legge. Sul punto relativo alla fondatezza dell’azione revocatoria e della non accoglibilità di quella di simulazione si è formato il giudicato interno, in quanto il giudice di primo grado ha statuito accogliendo la domanda revocatoria ed implicitamente rigettando quella di simulazione e solo la Lo., che aveva formulato le due domande, avrebbe potuto proporre appello incidentale avverso il mancato accoglimento della domanda di simulazione. Non avendolo fatto si è formato sul punto il giudicato interno, con la conseguente preclusione della possibilità di riesaminare la questione.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6 per omessa o carente motivazione, con riguardo all’art. 111 Cost. ed all’art. 360 c.p.c., commi 4 e 5 – censura la sentenza per intrinseca contraddittorietà logica per aver omesso di rilevare che non erano stati acquisiti agli atti di causa elementi probatori sufficienti a provare la domanda di simulazione e quella revocatoria e che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle preclusioni maturate nel processo ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6. Mancherebbe la prova, in capo al debitore, della conoscenza del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, innanzitutto perchè il credito mancava di totale certezza e perchè l’unico documento dal quale desumere la pretesa conoscenza, da parte della Lo., della potenzialità lesiva dell’atto rispetto alle sue ragioni creditorie, future e neppure certe nell’an, era comunque riferibile ad un periodo diverso e successivo rispetto a quello in cui l’atto di cessione è stato perfezionato.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè l’ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che spetti esclusivamente al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere a tal proposito che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo di prova, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass., L, n. 16499 del 15/7/2009; Cass., 1, n. 11511 del 23/5/2014; Cass., L, n. 13485 del 13/6/2014).

3. Con il terzo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2740 e 2901 c.c. in relazione all’art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistenti i presupposti dell’azione revocatoria in assenza di prova dell’anteriorità del credito rispetto all’atto da revocare, della conoscenza del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore con particolare riguardo alla mancata contestazione, da parte della Lo., delle circostanze assunte dal Giudice a fondamento del proprio ragionamento presuntivo, relative al rapporto di parentela esistente tra il L. ed il S. e la vicinanza tra il nucleo familiare del L. e dello stesso S..

3.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito, volto ad un riesame dei fatti che, in quanto non contestati dalla controparte, devono ritenersi provati in base al principio di non contestazione.

4. Conclusivamente il ricorso è rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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