Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3368 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.N., L.R. e L.D. (quali eredi di

L.L.), elettivamente domiciliati in Roma, Via Monti di Creta

n. 85, presso lo studio del dott. Antonio Porfilio, rappresentati e

difesi dall’avv. De Simone Salvatore giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

L.M., L.B., L.G. e L.M.

A., domiciliati in L’Aquila, presso la cancelleria della

Corte d’Appello (avv.ti Pracilio Fernando e Giovanni Cerella);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 169/04 in

data 28 ottobre 2003, pubblicata il 5 aprile 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Salvatore De Simone;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. SGROI Carmelo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vasto i propri fratelli M., B., G. e M.A. chiedendo la condanna al rilascio immediato in proprio favore, di un immobile a lui pervenuto per acquisto dal padre L.N. oggi deceduto; nell’atto di compravendita si era convenuto che il possesso dell’immobile sarebbe passato a L.L. al momento della morte del genitore, mentre esso era stato occupato dai convenuti.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda e dichiaravano che L.N. aveva disposto delle sue sostanze con testamento del (OMISSIS).

Con sentenza in data 19 marzo 1994 il Tribunale di Vasto condannava tutti i convenuti, eccettuata L.G., al rilascio dell’immobile; dichiarava cessata la materia del contendere per le altre questioni, rigettava la domanda di riconoscimento del diritto d’uso della terra e condannava i convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 5 aprile 2004, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che la proprietà di cui L.L. aveva chiesto il rilascio non comprendeva il capannone di mq. 65 adiacente all’officina e compensava le spese.

Propongono ricorso per cassazione L.N., L.R., L.D. (quali eredi di L.L.) con tre motivi.

Gli intimati L.M., L.B., L.G. e L. M. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 poichè la domanda era stata formulata sin dal primo grado chiedendo il rilascio dell’immobile di cui all’atto di compravendita del (OMISSIS), mentre la Corte d’Appello aveva pronunciato ultra petita escludendo dall’oggetto della pronuncia parte dell’immobile compravenduto, della estensione di mq. 223.

La sentenza impugnata, allo scopo di individuare esattamente l’immmobile oggetto dell’atto di compravendita del (OMISSIS), mediante il quale la parte attrice L.L. acquistò l’immobile dal padre N., ha fatto riferimento ai rilievi e alle misurazioni effettuati dal C.T.U., alla dichiarazione di rettifica del venditore L.N. presso l’Ufficio Tecnico Erariale del 1975, al testamento di L.N., pervenendo alla conclusione che la porzione di immobile di mq. 65, costituita da un capannone adiacente all’officina di L.L. non faceva parte della vendita del (OMISSIS) e che quindi legittimamente L.N. ne aveva disposto per testamento a favore di altri eredi. Non si tratta quindi di violazione dell’art. 112 c.p.c., ma di valutazione della prova per la individuazione del bene di cui è stato richiesto il rilascio, con il risultato che essa ha portato ad escludere una parte dell’immobile in contestazione: il motivo in esame ha quindi del tutto ignorato la ratio decidendi sopra riportata, finendo in tal modo di tralasciare la riferibilità del motivo alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 6 giugno 2006, n. 13259; Cass., Sez. lav., 15 marzo 2006, n. 5637; Cass., Sez. 3, 15 febbraio 2003, n. 2312). Il motivo di ricorso risulta quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione dei principi vigenti in tema di onere della prova e il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto la Corte d’appello aveva disatteso le conclusioni del C.T.U. senza fornire alcuna ragione di tale valutazione.

Anche tale rilievo è infondato: la Corte d’Appello ha ampiamente e puntualmente precisato gli elementi sulla base dei quali ha escluso che la parte attrice avesse acquistato sin dal (OMISSIS) anche il capannone di mq. 65: si tratta di censura che si risolve in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che vengano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione di ogni principio relativo alla soccombenza (art. 91 c.p.c.) e la carenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese ignorando i principi della soccombenza.

Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Il motivo risulta quindi inammissibile.

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dalle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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