Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33679 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. III, 18/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23072-2016 proposto da:
P.G., – quale cessionario del credito relativo al mutuo
fondiario vantato dalla BANCA DI ROMA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PAOLO LONGO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ARENA NPL ONE SRL, e per essa quale mandataria la DOBANK SPA, in
persona del Dott. N.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
DELFINI, che la rappresenta e difende;
TIBERIUS SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e
per essa PHOENIX ASSET MANAGEMENTE SPA, in persona del Consigliere
Delegato Dott. T.R., elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende;
ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE
S.R.L. in persona del procuratore Dott. R.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso
lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;
– controricorrenti –
e contro
CALLIOPE SRL, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, ERIS FINANCE SRL
P.S., C.A., B.G., PRO GE IMM 1
SRL, RI.VA., EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
(OMISSIS), UNICREDIT SPA, BANCO DI SARDEGNA SPA, INTESA SAN PAOLO
GPA, CONDOMINIO VIA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 15708/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 03/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
Fatto
RILEVATO
che:
P.G. si opponeva ex art. 617 c.p.c., alla distribuzione del ricavato di un’espropriazione immobiliare in un cui il giudice dell’esecuzione gli aveva riconosciuto, quale cessionario di un credito assistito da garanzia ipotecaria, la posizione di chirografo per non aver annotato tempestivamente sui Registri Immobiliari il trasferimento dell’obbligazione, effettuato solo dopo il decreto di trasferimento dell’immobile;
il Tribunale, all’esito dell’instaurazione del giudizio di merito, rigettava l’opposizione sull’assunto della natura costitutiva dell’annotazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione P.G., articolando due motivi;
resistono con controricorso Tiberius SPV, s.r.l., e per essa la Phoenix Asset Management s.p.a., già Eris Finance, s.r.l., Arena NPL One, s.r.l., Italfondiario s.p.a.;
hanno depositato memoria P.G., Tiberius SPV s.r.l. e per essa la Phoenix Asset Management, s.p.a., Italfondiario s.p.a.;
ha depositato tardivamente memoria Arena NPL One, s.r.l.;
ha formulato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.
Diritto
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2843 e 2916, c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, nel caso di successione nel credito pendente un’esecuzione forzata, l’annotazione non potrebbe avere natura costitutiva del privilegio ipotecario già risultante e opponibile perchè precedente il pignoramento, senza che la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio possa procurare alcun interferente pregiudizio riguardo alla posizione degli altri creditori intervenuti nella procedura, similmente a un rinnovo della stessa ipoteca nel termine ventennale destinato a spirare nel corso dello svolgimento delle vie coattive;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2843 e 2916 c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato sancendo una limitazione alla circolazione del credito irragionevole oltre che priva di fondamento sistematico, finendo per collocarla già al momento del pignoramento quale limite per le iscrizioni ipotecarie costitutive;
Rilevato che:
deve preliminarmente disporsi il rinnovo della notificazione del ricorso a Unicredit Credit ManagementBank s.p.a., già Aspra Finance, s.p.a., poi DoBank, s.p.a., anche quale mandataria di Arena NPL One, s.r.l., la cui relata attesta lo sconoscimento del destinatario nel luogo individuato; a P.S., la cui notifica è stata indirizzata ad avvocato domiciliatario non costituito nel giudizio di merito; e a B.G., per cui non è stata prodotta la cartolina di ricevimento della notificazione postale;
il processo deve poi rinviarsi alla pubblica udienza stante il profilo nomofilattico della questione posta, alla luce dei precedenti rinvenibili riguardo al valore dell’annotazione della circolazione del credito ipotecario nelle more di processo esecutivo concernente l’immobile e ai fini della distribuzione del ricavato.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinnovo della notificazione del ricorso a Unicredit Credit ManagementBank s.p.a., già Aspra Finance, s.p.a., poi DoBank, s.p.a., anche quale mandataria di Arena NPL One, s.r.l.; a P.S.; e a B.G.; da eseguirsi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019