Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33676 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 31/12/2018), n.33676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2755-2017 proposto da:

R.R. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della Società NUOVA RIVER SRL,

R.A., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TUSCOLANA 220, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TOTARELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI DIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6833/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Nuova River s.r.l., R.R., R.A. e V.A., nella qualità di soci, ricorrono per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap anno 2008 – con i quali venivano recuperati a tassazione costi per pubblicità e propaganda ritenuti afferenti a operazioni inesistenti e non inerenti, con conseguente recupero a tassazione anche in relazione al reddito di partecipazione dei soci – ha rigettato l’appello dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado. La C.T.R. ha in particolare esclusa l’effettività delle sponsorizzazioni per mancanza di prova (stante la non contestazione sulle eccezioni dell’Ufficio relative alla documentazione fotografica prodotta) ed esclusa altresì la congruità della spesa rispetto al volume di affari.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

La contribuente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 108 e 109 T.U.I.R., e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto non deducibili i costi di sponsorizzazione, in contrasto con le norme citate e in violazione dell’onere della prova sulla congruità e antieconomicità dei costi suddetti.

2. Il motivo, a parte eventuali profili di inammissibilità, non precisando il ricorrente le argomentazioni in diritto che risulterebbero in contrasto con le norme indicate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, è infondato, avendo la CTR escluso l’effettività della sponsorizzazione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione rispetto all’inerenza e la congruità della spesa.

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 61 e 53, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR omesso di considerare le specifiche e puntuali censure proposte dai contribuenti contenuti nei motivi di appello e già proposti in primo grado.

3.1. Il motivo è inammissibile, sia in relazione alla dedotta violazione di legge, sia in relazione alla censura di vizio di motivazione, in quanto l’omessa pronuncia sui motivi di appello da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass. n. 329/2016; n. 11801 del 15/05/2013).

3.2. Con specifico riferimento al vizio di motivazione, esso integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (da ultimo Cass. n. 6835 del 16/03/2017).

4. Il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va conseguentemente rigettato, con condanna alle spese del ricorrente, in base al principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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